Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13500 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente

domiciliato in ROMA, via DELLA FREZZA n. 17, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, assieme agli Avvocati CORETTI ANTONIETTA,

TADRiS PATRIZIA, DE ROSE EMANUELE che lo rappresentano e difendono

per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 971/2008 della CORTE D’APPELLO DI CATANIA,

depositata il 09/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;

con la presenza del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

A.L. si rivolse al giudice del lavoro di (OMISSIS) per ottenere il riconoscimento e la corresponsione dell’indennita’ di malattia per l’anno 1992.

Rimasto contumace l’INPS, la domanda era rigettata avendo il giudice rilevato che non era stato provato che l’Istituto avesse ricevuto i certificati medici relativi al periodo di malattia in considerazione.

Proposto appello dalla A., la Corte di appello di Catanzaro con sentenza 15.5 – 9.07.08 accoglieva l’impugnazione e la domanda, rilevando che l’assicurata aveva prodotto in secondo grado la ricevuta delle raccomandate con le quali aveva inoltrato all’Istituto i certificati medici in questione.

Proponeva ricorso l’INPS, deducendo violazione dell’art. 414 c.p.c., n. 5, e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, sostenendo che dette norme vietano la produzione in grado di appello di documenti precostituiti, in possesso dell’attore fin dall’inizio della controversia, non indicati e non depositati dall’attore nel giudizio di primo grado.

Non svolgeva attivita’ difensiva l’intimata.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ex att. 380 bis c.p.c., che e’ stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso e’ fondato.

La giurisprudenza della Corte di cassazione si e’ andata orientando nel senso che, nel rito del lavoro, l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti e l’omesso loro contestuale deposito determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi. Questo rigoroso sistema di preclusioni, tuttavia, trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della verita’ materiale, cui e’ funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa; poteri da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (da ultimo v. Cass. 2.2.09 n. 2577, con richiamo a S.u. 20.4.05 n. 8202).

In altre parole, la Corte ha riaffermato il carattere ostativo all’ingresso in causa dei documenti non indicati nell’atto introduttivo e ad esso non allegati, allo stesso tempo ravvisando nel potere officioso del giudice un temperamento al rigore del principio.

Dato che, nella specie non si fa questione dell’esercizio di tale potere e che e’ pacifica la pre – esistenza del documento e la sua produzione solo in appello, il ricorso deve essere accolto.

Consegue la cassazione dell’impugnata sentenza e il rinvio della causa al giudice indicato in dispositivo, il quale procedera’ a nuovo esame facendo applicazione del principio sopra indicato e pronunziera’, altresi’, sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso e, cassata l’impugnata sentenza, rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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