Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13500 del 02/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13500
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6381-2016 proposto da:
VERITAS SPA, in persona Direttore Generale, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO CECCONI, che lo rappresenta e difende unitamene
all’avvocato ANDREA PASQUALIN giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
S.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2399/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata
il 30/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;
udito per il ricorrente l’Avvocato PASQUALIN che ha chiesto la
rinuncia.
Fatto
FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice di Pace di Mestre, su ricorso di S.R., in data 19/5/2011, ingiunse alla Veneziana Energie Risorse Idriche Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. s.p.a., di seguito Veritas, il pagamento della somma di 173,14, oltre interessi e spese, a titolo di ripetizione di Iva applicata alla Tariffa di Igiene Ambientale di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 – cd. Tia1 – riscossa dalla Veritas, nella qualità di affidataria del servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti per il Comune di Venezia, riconoscendo alla Tariffa la natura di tributo e ritenendo alla stessa inapplicabile l’Iva.
2. L’opposizione proposta dalla Veritas venne rigettata con decisione confermata, salvo che per il regime delle spese, dal Tribunale di Venezia con sentenza del 30/7/2015, n. 2399.
3. Avverso tale sentenza, la Veritas proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi; il contribuente non svolgeva difese.
4. In data 30 gennaio 2020, la Veritas depositava rinuncia al ricorso.
5. In ragione della rinuncia, va dichiarata l’estinzione del giudizio.
6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poichè il contribuente non ha svolto difese.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020