Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13500 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6381-2016 proposto da:

VERITAS SPA, in persona Direttore Generale, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO CECCONI, che lo rappresenta e difende unitamene

all’avvocato ANDREA PASQUALIN giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

S.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2399/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;

udito per il ricorrente l’Avvocato PASQUALIN che ha chiesto la

rinuncia.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Giudice di Pace di Mestre, su ricorso di S.R., in data 19/5/2011, ingiunse alla Veneziana Energie Risorse Idriche Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. s.p.a., di seguito Veritas, il pagamento della somma di 173,14, oltre interessi e spese, a titolo di ripetizione di Iva applicata alla Tariffa di Igiene Ambientale di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 – cd. Tia1 – riscossa dalla Veritas, nella qualità di affidataria del servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti per il Comune di Venezia, riconoscendo alla Tariffa la natura di tributo e ritenendo alla stessa inapplicabile l’Iva.

2. L’opposizione proposta dalla Veritas venne rigettata con decisione confermata, salvo che per il regime delle spese, dal Tribunale di Venezia con sentenza del 30/7/2015, n. 2399.

3. Avverso tale sentenza, la Veritas proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi; il contribuente non svolgeva difese.

4. In data 30 gennaio 2020, la Veritas depositava rinuncia al ricorso.

5. In ragione della rinuncia, va dichiarata l’estinzione del giudizio.

6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poichè il contribuente non ha svolto difese.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA