Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1350 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. I, 22/01/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11891/2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Ravenna, Via Meucci, 7,

presso lo studio dell’Avv. Andrea Maestri, che lo rappresenta e lo

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 09/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino (OMISSIS) B.S. per le ragioni che seguono:

Con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato, si afferma che le dichiarazioni del ricorrente, anche laddove credibili, restano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune. Precisamente, gli aspetti evidenziati in ricorso integrano personali timori privi di elementi concreti di riscontro e non sussiste una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile al ricorrente in relazione alla situazione generale del Paese di provenienza. Pertanto, non sussiste alcun rischio concreto di subire atti persecutori diretti ed attuali come richiesto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 7.

– In merito alla mancata concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), attesa la non credibilità del ricorrente, non sono emersi elementi sufficienti a comprovare il rischio di subire torture o altre forme di trattamenti inumani o degradanti, tenuto conto che nello Stato di origine del richiedente sono presenti istituzioni in grado di fornire adeguata protezione in caso di pericolo effettivo.

Tantomeno è risultata integrata l’ipotesi di danno grave di cui dell’art. 14, lett. c), D.Lgs. cit.. Invero, alla luce delle numerose fonti internazionali consultate (pag. 2-4 del provvedimento impugnato), la Repubblica del Gambia non risulta caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata e presenta un sistema giudiziario esente da particolari problematiche ed inefficienze e, dunque, perfettamente in grado di tutelare il ricorrente avverso le minacce che egli asserisce di aver subito. Da ultimo, è negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè non si ravvisano condizioni individuali di elevata vulnerabilità che, ancorchè credibili e giustificate, precludano, in caso di rimpatrio, la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili di vita personale.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese il Ministero intimato.

Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,14 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3 e, da ultimo, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per avere il Tribunale disatteso l’obbligo di cooperazione istruttoria, limitandosi a motivare il provvedimento con mere illazioni, giuridicamente fragili ed inconferenti. Un corretto esercizio dei poteri officiosi avrebbe consentito di apprezzare realmente la grave situazione che contraddistingue lo Stato di provenienza il quale, a seguito di un colpo di stato, avvenuto nel dicembre del 2014, è divenuto teatro di numerosi arresti e violazioni dei diritti umani. Ne consegue che il giudice di prime cure, in totale violazione delle disposizioni di legge succitate, ha dichiarato infondato il rischio di subire, in caso di rimpatrio, minacce gravi ed individuali alla vita della persona.

Nel secondo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Il Tribunale ha emesso un giudizio prognostico negativo di vulnerabilità, omettendo di esaminare le allegazioni difensive e sottovalutando il percorso di integrazione sociale raggiunto in Italia dal richiedente, il quale ha dimostrato di conoscere perfettamente la lingua italiana e di essersi inserito nel mondo lavorativo del Paese accogliente.

I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità.

Il ricorrente lamenta, in maniera del tutto vaga, che la situazione politica del Gambia è stata oggetto di distorsione e banalizzazione da parte del Tribunale senza tuttavia assolvere all’onere di indicare le fonti che, secondo la sua prospettazione, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio. Come affermato dalla recente giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di tale allegazione, si paventa l’impossibilità, per la stessa, di valutare la teorica rilevanza e decisività della censura (Cass., Sez. I, 22769/2020). Il Tribunale, d’altra parte, ha correttamente esercitato il dovere di cooperazione istruttoria, acquisendo informazioni aggiornate e precise inerenti alla zona di provenienza indicata dal ricorrente (si veda pag. 2-4 del provvedimento impugnato).

Con riferimento al giudizio prognostico negativo di vulnerabilità, esso è stato correttamente motivato in forza di una valutazione comparativa tra la situazione individuale del richiedente in Italia e quella alla quale sarebbe esposto in caso di rimpatrio. Per contro, la difesa è venuta meno al dovere di produrre la documentazione necessari a motivare la sussistenza di una determinata causa di vulnerabilità, deducendo genericamente la conclusione positiva di un corso di lingua e l’inserimento nel mondo lavorativo italiano, senza allegare alcun attestato o contratto di lavoro, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (si veda Cass., Sez. III, n. 22528/2020).

In conclusione, il Tribunale ha correttamente motivato l’iter logico sotteso al diniego delle forme di protezione richieste, posto che, nel caso di specie, non si ravvisano i requisiti di cui agli artt. artt. 2 e 14 del D.Lgs., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Ciò determina l’inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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