Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1350 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 22/01/2020), n.1350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27055/2018 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Ravenna, alla via Meucci

n. 7, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Maestri, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, – Commissione Riconoscimento Protezione

Internazionale Bologna Sezione Distaccata Forlì Cesena,

rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in

Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituitosi in giudizio –

avverso la sentenza n. 665/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2019 da Dott. SCORDAMAGLIA IRENE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 9 marzo 2018, ha respinto l’appello presentato da M.R. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città in data 8 novembre 2016, che aveva ha rigettato il ricorso del menzionato cittadino straniero di nazionalità (OMISSIS) avverso il provvedimento della Commissione territoriale, che gli aveva negato ogni forma di protezione internazionale.

A motivo della decisione la Corte territoriale, stimato come non credibile il racconto del richiedente, che aveva allegato di essere fuggito dal (OMISSIS) per sottrarsi al pericolo di persecuzioni e di trattamenti inumani posti in essere nei suoi confronti da organismi terroristici di matrice islamica integralista, animati dall’intento di punirlo per l’operata sua conversione alla confessione sciita, ha rilevato come nella sua regione di provenienza non si registrassero nè fenomeni di intolleranza religiosa, nè una situazione di conflitto armato tale da generare una situazione di violenza generalizzata, di modo che non ricorrevano nè i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria; peraltro, l’istante non presentava neppure i requisiti per la concessione della protezione umanitaria, nulla avendo egli allegato, nè essendo stato officiosamente accertato, in ordine all’esistenza di un seri motivi umanitari connessi a sue specifiche situazione personali.

2. Il ricorso per cassazione consta di tre motivi, che denunciano:

I. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,14 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 e D.Lgs. n. 286 del 2008, art. 5, comma 6 e art. 19 per avere la Corte territoriale omesso di considerare che i trattamenti inumani possono essere riferiti anche a soggetti diversi dalle autorità pubbliche, allorchè queste non siano in condizione di offrire adeguata protezione;

II. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 2008, art. 19 per avere la Corte territoriale omesso di esercitare i propri doveri istruttori in ordine alla situazione del paese di transito del richiedente, vale a dire la Libia;

III. il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rappresentato dalla situazione di instabilità socio – politica del Pakistan, atta a compromettere gravemente i diritti fondamentali del richiedente in caso di rimpatrio.

3. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ma non ha articolato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Il primo motivo è generico posto che le deduzioni in esso sviluppate sono espressive di doglianze del tutto astratte, per nulla calibrate sul testo della decisione impugnata.

Tanto si riferisce, in particolare, all’assenza di una critica argomentata rispetto ai risultati negativi della puntuale valutazione compiuta dalla Corte territoriale sulla credibilità del ricorrente – il cui racconto era giudicato del tutto implausibile avuto riguardo alle comprovate modalità di azione del gruppo fondamentalista islamico paramilitare “(OMISSIS)”, indicato come responsabile delle persecuzioni, non aduso ad azioni d’intimidazione o di violenza dirette a singoli individui – e rispetto agli esiti degli accertamenti officiosi espletati in riferimento al tema dei rapporti esistenti nel (OMISSIS) tra i vari culti religiosi: rapporti rivelatisi improntati a un elevato livello di tolleranza reciproca, di modo che anche l’Autorità statuale aveva efficacemente risposto agli attacchi subiti dalle minoranze scite per mano dei (OMISSIS).

2. Il secondo motivo è inammissibile, perchè nella sentenza impugnata si dà conto del fatto che delle presunte violazioni dei diritti umani di cui sarebbe stato vittima e spettatore il richiedente in Libia, questi non aveva fatto cenno nè al cospetto della Commissione territoriale, nè del Tribunale, trattandosi, dunque, di questione introdotta per la prima volta in appello. Nondimeno la censura sarebbe comunque infondata, avendo questa Corte affermato che le eventuali violazioni dei diritti umani perpetrate in un Paese di transito sono irrilevanti ai fini della decisione, quando, come nella specie, non ne vengano specificate le connessioni col contenuto della domanda di protezione internazionale (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018, Rv. 651868 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018, Rv. 648276 – 01).

2. Parimenti infondato è il terzo motivo. La situazione di instabilità politico-sociale del (OMISSIS), allegata dall’impugnante a fondamento del presidio tutorio di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non è, di per sè, sufficiente, a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria invocata.

Per la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo Paese di provenienza, ma a peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali (Sez. 6, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700; Sez. 6, Ordinanza n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648).

Ne viene che, poichè il rilievo di erronea valutazione comparativa tra la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente – il cui accertamento, siccome compiuto dalla Corte territoriale, è stato censurato del tutto genericamente – e lo sforzo di integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante è stato articolato senza nulla allegare nè in ordine a specifici profili di fragilità individuali, nè in ordine al mancato godimento in patria del minimun di diritti fondamentali garantiti ad ogni persona umana, la doglianza sul punto non coglie nel segno.

4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto a titolo di spese, posto che l’intimato Ministero dell’Interno, pur costituitosi in giudizio, non ha articolato difese. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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