Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1350 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1350 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza
in forma semplificata

sul ricorso proposto da:
LO IACONO Maria Rosa, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Isabella Casales Mangano, con domicilio per legge presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –

Data pubblicazione: 22/01/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta n.
664/12 depositato il 12 settembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Ritenuto

che la Corte d’appello di Caltanissetta, con de-

creto in data 12 settembre 2012, ha condannato il Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di Maria
Rosa Lo Iacono, della somma di euro 2.312, oltre accessori, a
titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, per la irragionevole durata di un processo svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per
la Sicilia;
che la Corte territoriale ha posto a carico del soccombente
Ministero 1/3 delle spese processuali (liquidate, per
l’intero, in euro 1.086,63, di cui euro 100 per esborsi, euro
577 per diritti ed euro 300 per onorari, oltre a euro 109,63
per spese generali e ad accessori di legge), con distrazione
in favore del difensore antistatario;
che la compensazione dei restanti 2/3 delle spese è motivata dalla Corte d’appello in considerazione dell’accoglimento
solo parziale della domanda, giacché la richiesta di parte ri-

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Giusti;

corrente era di un importo superiore a titolo di equa riparazione;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello Maria Rosa Lo Iacono ha proposto ricorso, con atto notificato il

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360,
primo coma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) ci si duole che la
Corte d’appello abbia compensato per i 2/3 le spese processuali, e ciò nonostante la modestia dello scarto tra l’importo
liquidato dal giudice e quello richiesto (avendo la ricorrente
domandato alla Corte d’appello un indennizzo pari ad euro
3.100, calcolato in ragione di euro 1.000 per ciascun anno di
ritardo, ed avendo la Corte territoriale liquidato l’importo
di euro 2.312 per essersi limitata ad adottare un parametro
indennitario leggermente più basso, pari ad euro 750 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo);
che la censura è fondata;

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6 marzo 2013, sulla base di un motivo, illustrato con memoria;

che non v’è dubbio che la nozione di soccombenza reciproca,
che consente la compensazione parziale o totale tra le parti
delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc.
civ.), comprende anche raccoglimento parziale dell’unica do-

ramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un
unico capo (Cass., Sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22381);
che, tuttavia, la motivazione alla base della disposta compensazione per i 2/3 delle spese di lite si appalesa priva di
logica ragionevolezza, posto che nella specie non vi è stato
alcun rilevante scarto (Cass., Sez. VI-1, 17 giugno 2012, n.
617) tra l’importo richiesto dalla parte istante e quello riconosciuto dalla Corte territoriale;
che, inoltre, l’ampiezza della dichiarata compensazione tra l’altro di gran lunga eccedente il divario percentuale
sussistente tra l’indennizzo domandato (pari ad euro 1.000 per
anno di ritardo, quindi entro i limiti dei parametri CEDU applicati dalla giurisprudenza di questa Corte) e quello liquidato – finisce con il risolversi nella sostanziale vanificazione della soccombenza dell’Amministrazione convenuta, che,
invece, deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il
profilo della suddivisione del carico delle spese per non rendere vuota la tutela accordata;
che il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente al
capo delle spese;

manda proposta, quando la parzialità dell’accoglimento sia me-

che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna del
Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, per
l’intero, delle spese processuali sostenute dalla parte ricor-

Corte territoriale;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza;
che anche le spese del giudizio di cassazione devono essere
distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso,

cassa il decreto impugnato

limitatamente al capo delle spese e,

decidendo

nel merito,

condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali per
l’intero, nell’importo già liquidato dalla Corte d’appello e
con distrazione in favore dell’Avv. Isabella Casales Mangano,
dichiaratasi antistataria; condanna il Ministero alla rifusione delle spese, altresì, del giudizio di cassazione, spese liquidate in euro 556,25, di cui euro 50 per esborsi ed euro
506,25 per compensi, oltre agli accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario,
Avv. Isabella Casales Mangano.

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rente nel giudizio di merito, nell’importo già liquidato dalla

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicem-

bre 2013.

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