Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1350 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1350 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 19936-2016 proposto da:
SCALAMANDRE’ O SALAMANDRE’ LIBERATA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAllINI 114/B, presso lo
studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FERDINANDO EMILIO ABBATE, RANIERI RODA;
– ricorrente contro
2017
2605

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

c/ricorrente e ricorrente incidentale

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Data pubblicazione: 19/01/2018

depositato il 23/06/2016,

R.G.n.

399/2015,

Cron.n.

238/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere GUIDO
FEDERICO.
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del

ha chiesto accoglimento (assorbito secondo motivo), in
subordine rinvio in P.U., rigetta il ricorso
incidentale dell’Amministrazione.

Sostituto Procuratore generale GIANFRANCO SERVELLO, che

FATTO E DIRITTO
Liberata Scalamandrè propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso il decreto emesso su
opposizione ex art.5 ter 1.89/2001 , con il quale la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento
dell’eccezione del Ministero della Giustizia, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale,
essendo competente la Corte d’Appello di Perugia, sul rilievo che il giudizio, unitariamente
considerato, si era concluso a Roma.

condizionato.
In prossimità dell’odierna adunanza, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il Procuratore Generale dott. Gianfranco Servello ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 3 1.89/2001,
11 cpp e 38 e 50 cpc, deducendo che la Corte toscana ha errato nel ritenere che la competenza
dovesse essere determinata avuto riguardo al luogo di conclusione del giudizio presupposto e non
anche al luogo in cui lo stesso processo fu iniziato.
Occorre preliminarmente rilevare che le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle
spese, di primo e secondo grado — con la sola eccezione delle sentenza del giudice di pace — devono
essere impugnate esclusivamente con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cpc, che
individua il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una
diversa statuizione.
Ne consegue che, in tal caso, è inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso
ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza
se ne ricorrano i requisiti e lo stesso sia proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla
notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria
(Cass. 9268/2015; 3077/2006).
Nel caso di specie ricorrono le condizioni per la conversione del ricorso ordinario in regolamento
necessario di competenza, atteso che il provvedimento impugnato risulta depositato il 23 giugno
2016 ed il presente ricorso risulta consegnato per la notifica il 22 luglio e dunque nel termine di
trenta giorni.
Il motivo è fondato.
Conviene premettere che, come affermato dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia
6307/2010, ai fini dell’individuazione del giudice competente a decidere in ordine alla domanda di
equa riparazione, in base alla formulazione dell’art. 3 1.89 del 2001 vigente fino al 31 dicembre
2015, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 3, comma
primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il

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Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e proposto altresì ricorso incidentale

giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto,
anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso, come nel caso in esame, dinanzi alla
Corte di cassazione.
Le sezioni unite , con riferimento al vecchio art. 3 comma 1 1.89/01, hanno affermato sia da
accogliere una interpretazione che, non incompatibile con il suo dato letterale, ne coglie le ragioni
di fondo ed al tempo stesso assicura una uniforme applicazione della norma per tutta l’area del

quale si è determinato il superamento della durata ragionevole. Detta interpretazione assume a
fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia
esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato.
L’interpretazione delle Sezioni Unite vuole che si tenga conto del luogo di svolgimento del giudizio
“nei gradi di merito”, espressione questa che porta ad escludere la rilevanza, ai fini che interessano,
dell’eventuale fase di legittimità e della stessa fase di esecuzione.
Il criterio indicato dalle Sezioni Unite, della sede del giudice di merito davanti al quale il giudizio
sia iniziato, appare peraltro del tutto consono alla ratio legis, in quanto favorisce la diffusione del
contenzioso sull’intero sistema delle Corti di Appello.
Da ciò discende che perde qualsiasi rilievo pratico il rinvio, contenuto nel provvedimento
impugnato, alla unitarietà del giudizio di cognizione e di esecuzione, affermata dalle sezioni unite di
questa Corte con la sentenza n.6312/2014, atteso che quello che rileva, ferma detta unitarietà, è il
luogo in cui è iniziato il giudizio di merito.
Ha dunque errato la Corte fiorentina nell’individuare il giudice competente ex art. 11 cpp tenendo
conto del giudice dell’esecuzione — Tribunale di Roma – invece del giudice di merito che aveva
giudicato della domanda di equa riparazione.
Anche dal punto di vista funzionale, la soluzione della Corte di Firenze determina un risultato
opposto a quello voluto dal vecchio art. 3 comma 1 1.89/01, attribuendo alla stessa Corte d’Appello
di Perugia la cognizione sulla durata irragionevole di processi promossi proprio innanzi a tale
Corte.
Nel caso di specie, posto che il giudizio della cui irragionevole durata si discute è iniziato presso la
Corte d’ appello di Perugia, il presente giudizio è stato correttamente radicato innanzi alla Corte
d’appello di Firenze.
L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo.
L’accoglimento del ricorso principale implica l’esame di quello incidentale condizionato.
Con l’unico motivo il Ministero della Giustizia denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4
1.89/021, deducendo l’intervenuta decadenza in capo alla ricorrente, la quale dopo la conclusione
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contenzioso originato dalla 1.89/2001, considerando in modo unitario il giudizio presupposto nel

del processo di cognizione ex lege 89/2001 , a seguito della sentenza della Corte di cassazione del
16.1.2013, ha instaurato il processo esecutivo soltanto nell’anno 2014, proponendo il presente
ricorso solo in data 8.5.2015.
Il motivo è inammissibile.
In sede di regolamento di competenza, infatti, la Corte di cassazione può conoscere unicamente
della violazione delle norme sulla competenza in cui sia incorso il giudice che ha emesso la

processuali che no attengano in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di
questioni processuali, sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cass.
n.12983/2004).
In conclusione, va accolto il ricorso principale, con conseguente cassazione del decreto impugnato e
dichiarazione della competeva della Corte d’appello di Firenze, innanzi alla quale rimette le parti,
anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Inammissibile il ricorso incidentale condizionato.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso il principale.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dal Ministero della Giustizia.
Cassa il decreto impugnato e dichiara la co _petenza della Corte d’appello di Firenze, innanzi alla
quale rimette le parti, previa riassunzione nei teinini di legge.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2017

sentenza impugnata e non può estendere il proprio esame ad ulteriori norme sostanziali e

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