Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1350 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 07/07/2016, dep.19/01/2017),  n. 1350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14362-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

STUDIO TECNICO ASSOCIATO APOGEO FRANCESCO BALESTRIERI E ANTONIO

DANISI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato

l’08/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Con atto notificato il 26.5.2015 il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione contro il decreto emesso ex lege n. 89 del 2001 dalla Corte d’appello di Roma l’8.9.2014, e notificato il 27.3.2015, con il quale il Ministero è stato condannato a pagare allo Studio tecnico associato Apogeo, di Francesco Balestrieri e Antonio Danisi, la somma di Euro 1.500,00 a titolo di equa riparazione.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

2. – Con l’unico motivo di ricorso il Ministero ricorrente lamenta la violazione degli artt. 144 e 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo avuto notizia del procedimento solo a seguito della notin:;azione del decreto, atteso che il ricorso per equa riparazione era stato notificato unicamente presso il Ministero della Giustizia in data 2.4.2014, e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

3. – Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 327 cpv. c.p.c. il termine d’impugnazione c.d. lungo (sei mesi quello applicabile, essendo stato instaurato il procedimento il 10.3.2010), decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c.

Tale disposizione è stata interpretata da questa Corte nel senso che l’impugnazione tardiva è consentita non già per il solo fatto che si sia verificata una nullità nella notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma quando tale nullità abbia causato l’incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario, con la conseguenza che la parte alla quale l’atto d’appello sia stato notificato personalmente, invece che presso il domicilio eletto ex art. 170 c.p.c.non può avvalersi dell’impugnazione tardiva ex art. 327 c.p.c. (Cass. n. 12004/11).

Per tale ragione, per stabilire se quest’ultima sia ammissibile, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell’atto. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una regione, la quale si era limitata ad allegare la nullità della citazione introduttiva, per essere stata notificata direttamente alla regione, e non all’avvocatura dello Stato. della cui opera l’ente aveva deliberato di avvalersi: Cass. n. 18243/08; in senso analogo, v. Cass. nn. 24763/13 e 20307/12, nonchè S.U. n. 14570/07; contra e isolata, Cass. n. 9989/08).

Nello specifico, atteso che la notifica dell’atto propulsivo del procedimento effettuata direttamente ad un’amministrazione dello Stato e non all’Avvocatura distrettuale, è da ritenersi affetta da nullità e non da inesistenza, in virtù dell’orientamento ormai espresso in termini generali dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 14916/16, va rilevato che incombeva sull’odierna parte ricorrente dimostrare di non aver avuto materiale conoscenza del procedimento; ma tale prova non è stata assolta nè emergono elementi di carattere indiziario solidali a detta ipotesi.

4. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

6. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato e che per di più quest’ultimo non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. n. 1778/16), non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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