Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 135 del 08/01/2020

Cassazione civile sez. II, 08/01/2020, (ud. 08/04/2019, dep. 08/01/2020), n.135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9096-2015 proposto da:

FARO SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

P.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PAISIELLO 26/A, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE

AURELI, rappresentati e difesi dall’avvocato ENRICO CANEPA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 254/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 6 giugno 2016, ritualmente notificato, il sig. L.R., unitamente ad altri venti soggetti, conveniva, avanti il Tribunale di Genova, la società FA.RO. s.a.s. di S.M. & C. affinchè, accertata l’esistenza di vizi e difetti nei boxes da essi acquistati, condannasse la società venditrice al rifacimento integrale della pavimentazione, ovvero ad effettuare tutte le opere necessarie per l’eliminazione dei vizi, ovvero, a rimborsare gli attori di tutti i costi necessari per il ripristino della pavimentazione, nonchè la condannasse a risarcire tutti i danni subiti. Asserivano gli attori, di aver acquistato nel marzo 2003 dalla FA.RO s.a.s. n. 17 boxes realizzati sul piano fondi del Condominio di (OMISSIS), ma dopo un pò di tempo, la pavimentazione aveva iniziato a manifestare cedimenti sia all’interno dei singoli box che nelle parti comuni con progressivo aggravamento, come accertato dal geom. B..

Si costituiva in giudizio l’esponente eccependo, in via pregiudiziale, la prescrizione dell’azione ai sensi dell’art. 1495 c.c., comma 3, nonchè la decadenza dal termine di denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c., comma 1. In subordine, nel merito, evidenziava che gli attori avevano scrupolosamente visionato i beni acquistati e già accatastati con categoria C/6 quali boxes autorimesse prima ancora dell’acquisto, avendo nei rispettivi rogiti dichiarato espressamente di aver preso atto ed accettato le condizioni di fatto degli immobili. In ogni caso l’esponente rilevava di aver agito come semplice venditrice in quanto, come noto a tutti gli attori, i lavori di adeguamento dei locali ad uso boxes erano stati eseguiti dall’impresa Po. geom. F. che si era assunta ogni onere; la FA.RO s.a.s. chiedeva, quindi, la chiamata in causa di tale impresa cui poi, però, rinunciava.

Disposta ed espletata CTU, il Tribunale di Genova, con sentenza n. 667 del 16/02/2010 condannava la convenuta al pagamento in favore di parte attrice di Euro 59.688,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonchè al pagamento delle spese di lite liquidate.

Avverso detta sentenza la società Fa.ro proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della sua provvisoria esecutività.

Si costituivano in giudizio il sig. L.R. e gli altri venti soggetti, eccependo l’inesistenza e/o nullità della notificazione dell’atto d’appello a causa dell’invio di un’unica copia al procuratore domiciliatario di tutti gli appellati; evidenziavano, inoltre, che nella relata di notifica compariva il nominativo dell’Avv. B.G. che non risultava parte, nè difensore; in subordine, nel merito, aderivano alle tesi esposte dal Giudice di primo grado, condividendo l’applicazione dell’art. 1669 c.c. e chiedevano la conferma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 254 del 2015 rigettava l’appello proposto da S.a.s. FA.RO avverso la sentenza n. 667/2010 pronunciata dal Tribunale di Genova confermandola integralmente. Condannava l’appellante Società FARO a rifondere le spese di giudizio liquidate Secondo la Corte di Appello di Genova il diritto di difesa era stato garantito in tutto l’intero processo, non vi era stata una ultrapetizione del Tribunale in merito alla qualificazione della domanda; rigettava l’eccezione di prescrizione della garanzia perchè fondata su documenti inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3; non vi era prova che la società Po. a cui sarebbero stati affidati i lavori di ristrutturazione dei boxes di cui si dice avesse agito in piena autonomia; i vizi lamentati dagli originari attori erano imputabili alla società venditrice.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Fa.ro sas di S.M. & C. con ricorso affidato ad otto motivi, illustrati con memoria. La società Fa.ro di Po.Fa. lamenta: a) Con il primo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4); b) con il secondo motivo la violazione degli artt. 111-24 Cost. e art. 101 c.p.c. Nullità della sentenza, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5); c) Con il terzo motivo, la violazione degli artt. 111-24 Cost. e art. 101 c.p.c.. Nullità della sentenza, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5); d) con il quarto motivo, la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 e dell’art. 183 c.p.c., comma 6 omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 5); e) con il quinto motivo la violazione dell’art. 352 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 5); f) con il sesto motivo la violazione dell’art. 1669 c.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 5); g) con il settimo motivo la violazione dell’art. 1669 c.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 5); h) con l’ottavo motivo la violazione dell’art. 91 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 5).

A.E. più altri (meglio specificati in epigrafe) hanno resistito con controricorso.

In data 29 marzo 2019, l’avv. Pafundi depositava atto di integrazione ex art. 372 c.p.c., con il quale chiariva che la società Fa.ro sas di S.M. & C. aveva mutato denominazione in Fa.ro sas di Po.Fa., la quale rilasciava in calce allo stesso atto procura speciale per ricorso in cassazione allo stesso avvocato Pafundi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= In via preliminare, va rigettata l’eccezione avanzata dalla società Faro sas di Po.Fa. & C. di nullità della notificazione del controricorso in quanto nella relata mancherebbe: a) l’indicazione del numero cronologico e dello specifico Ufficio postale (L. n. 53 del 1994, art. 3, lett. a d); b) l’indicazione dell’Ufficio giudiziario e dei soggetti notificanti (L. n. 53 del 1994, art. 3) ed infine c) nella busta mancherebbe l’indicazione dell’autorizzazione del Consiglio dell’ordine di Genova. Infatti, va qui considerato che la notificazione costituisce una sequenza di atti integranti un procedimento articolato in fasi, il cui scopo è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, riveste fondamentale importanza, per le Sezioni Unite di questa Corte, il principio recato dall’art. 156 c.p.c., comma 3 stando al quale il raggiungimento dello scopo dell’atto impedisce di predicarne la nullità.

Ora, nel caso in esame, considerato che la società Faro, pur avendo formulato un’eccezione di nullità della notificazione, non ha negato di aver ricevuto il controricorso deve ritenersi che la notifica abbia raggiunto il suo scopo e sanata ogni eventuale irregolarità e/o nullità.

2.= Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di procura o valida procura.

Come è stato già detto dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione (Cass. n. 13431 del 13/06/2014) il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi), non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Cass. 9464/12).

Ora, nel caso in esame, per stessa ammissione della società ricorrente, al momento della proposizione del ricorso, non solo la società FA.RO sas di S.M. & C. aveva cambiato denominazione in Fa.ro sas di F.P., ma la procura speciale allegata in calce al ricorso risulta firmata (cioè rilasciata) da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza della società.

Vero è che, successivamente, la nuova società ha provveduto a ratificare quanto già disposto dalla S.M. ma come già si è detto nel caso di ricorso in cassazione, è esclusa la possibilità di sanatoria e di ratifica.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2020

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