Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13499 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13499 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 4318-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio unico, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
DE GIORGI CINZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
GALLEANO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine
del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 9481/2010 della CORTE D’APPELLO di
4/1
ROMA del 22//3/2010, depositata il 4/02/2011;

313 o

Data pubblicazione: 29/05/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA
MAROTTA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
1 – La relazione depositata ha il seguente contenuto:

appello di Roma, accogliendo l’impugnazione proposta da Cinzia De
Giorgi nei confronti della Poste Italiane S.p.A., dichiarava la nullità del
termine apposto ai contratti tra le parti e la sussistenza tra le stesse di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall’i 1
maggio 2002 con condanna della società alla corresponsione in favore
del lavoratore delle retribuzioni maturate dal 24 maggio 2004 al 30
giugno 2005, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane S.p.A. ha
proposto ricorso fondato su cinque motivi.
Resiste l’intimata Cinzia De Giorgi con controricorso.
E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti
in data 18 luglio 2012 in sede sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto
dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane
S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo
concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e
dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse
sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di
conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione
della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il
conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il
processo; alla cessazione della materia del contendere consegue la
Ric. 2012 n. 04318 sez. ML – ud. 11-04-2013
-2-

“Con sentenza n. 9581/2010 del 4 febbraio 2011 la Corte di

declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire
(e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento
in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento
della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della
domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod.
proc. civ., n. 5”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili e che ricorra con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo.
3 – In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a
giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di
cassazione tra le parti.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2013
Il Presidente

interesse (cfr. Cass., SU, 29 novembre 2006 n. 25278).

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