Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13499 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa,

dall’avvocato GIAMMARIA GIACOMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO ENRICO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 888/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/06/2006 r.g.n. 1249/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega GIACOMO GIAMMARIA;

udito l’Avvocato ENRICO LUBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che:

la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 17 marzo 2000 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con V.M.G.;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso;

il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia in esame;

dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato, oltre che da rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare a cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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