Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13499 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35403/2019 R.G., proposto da:

il Comune di Guidonia Montecelio (RM), in persona del Sindaco pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato Cicerchia, con

studio in Frosinone, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Stefano

Guidotti, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso

introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente/controricorrente incidentale –

contro

la “LI.FI. S.r.l.”, con sede in Roma, in persona dell’amministratore

unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Andrea

Guarino, dall’Avv. Cecilia Martelli e dall’Avv. Elisabetta Pistis,

con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in

allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

e

la “SOCIETA’ DEL TRAVERTINO ROMANO S.p.A.”, con sede in Guidonia

Montecelio (RM), in persona del presidente del consiglio di

amministrazione pro tempore;

– intimata –

e

la “TRE ESSE ITALIA S.r.l.”, con sede in Supino (FR), in persona

dell’amministratore unico pro tempore, in qualità di concessionaria

per il servizio di accertamento e riscossione dell’ICI per il Comune

di Guidonia Montecelio (RM);

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio il 15 aprile 2019 n. 2342/01/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 24 febbraio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Comune di Guidonia Montecelio (RM), ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 15 aprile 2019 n. 2342/01/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2010 con riguardo ad una cava per l’estrazione di travertino, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla “LI.FI. S.r.l.” nei confronti del medesimo, nonchè nei confronti della “SOCIETA DEL TRAVERTINO ROMANO S.p.A.” e della “TRE ESSE ITALIA S.r.l.”, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma col n. 17579/47/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che l’ICI dovesse gravare, nell’ambito della maggiore consistenza della cava, soltanto sulle aree accessoriate di manufatti, restando escluse le aree sprovviste di manufatti. La “LI.FI. S.r.l.” si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale. Il Comune di Guidonia Montecelio (RM) ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. La “SOCIETA DEL TRAVERTINO ROMANO S.p.A.” e la “TRE ESSE ITALIA S.r.l.” sono rimaste intimate. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza le parti costituite hanno depositato memorie. In tale sede, il difensore della controricorrente ha dichiarato di rinunziare al ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con riguardo al ricorso principale:

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, n. 2, e art. 2, lett. b, e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, lett. e e art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che le aree comprese nella cava fossero esenti da ICI per l’assenza di manufatti.

Con riguardo al ricorso incidentale:

1. Con il primo motivo (indicato in controricorso con la lettera “A”), si denuncia violazione e falsa applicazione della “convenzione mineraria del 19 novembre 1986”, per aver erroneamente ritenuto che quest’ultima potesse equipararsi ad una concessione edilizia per giustificare l’assoggettamento ad ICI, derivandone che le aree comprese nella cava fossero indistintamente esenti da imposta.

2. Con il secondo motivo (indicato in controricorso con la lettera “B”), si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b, per non aver tenuto conto dell’attestazione di inedificabilità delle aree comprese nella cava da parte del Comune di Guidonia Montecelio (RM).

3. Con il terzo motivo (indicato in controricorso con la lettera “C”), si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48 e 107, per non aver tenuto conto che il valore della base imponibile doveva essere determinato in base alla deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Guidonia Montecelio (RM) n. 174 del 2008 e non in base alla Delib. del Consiglio Comunale n. 23 del 2007.

4. Con il quarto motivo (indicato in controricorso con la lettera “D”), si denuncia “omesso esame – irragionevolezza disparità di trattamento”, per aver erroneamente determinato il valore della base imponibile delle aree comprese nella cava con i medesimi criteri delle aree occupate dal Centro Agroalimentare Romano, che è il più grande centro commerciale di prodotti alimentari all’ingrosso del Lazio.

5. Con il quinto motivo (indicato in controricorso con la lettera “E”), si denuncia “errore di fatto – violazione e falsa applicazione della Delib. c.c. n. 23 del 2007 – omessa pronuncia”, per non aver tenuto conto della distinzione dei valori tra le diverse zone (“D/3”, “E/4” e “F/4″) dello strumento urbanistico in cui le aree comprese nella cava ricadono.

Ritenuto che:

Con riguardo al ricorso principale:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Secondo la giurisprudenza di Questa Corte, l’area adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, della quale per ciò soltanto si deve escludere la natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, è suscettibile di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali; per cui il terreno deve essere qualificato come edificabile ai fini dell’ICI e la base imponibile deve essere determinata sulla base del valore venale (tra le altre: Cass., Sez. 5″, 9 giugno 2017, n. 14409; Cass., Sez. 5”, 28 novembre 2019, n. 31079).

Nè rileva che parte delle aree comprese nella cava siano libere da manufatti, dal momento che la pretesa impositiva dipende dalla destinazione strumentale dell’intera estensione all’esercizio dell’attività estrattiva.

1.2 Nella specie, quindi, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, ritenendo che le aree libere da manufatti possano essere esenti da imposizione.

Con riguardo al ricorso incidentale:

1. Per effetto della rinunzia fattavi dal difensore munito di procura alle liti, con l’espressa facoltà di conciliare e transigere, nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere sul ricorso incidentale.

1.1 Invero, è pacifico che la rinunzia al ricorso sottoscritta soltanto dal difensore del ricorrente e non anche da quest’ultimo, produce tutti gli effetti di cui all’art. 391 c.p.c., in quanto il difensore – ove la procura rilasciatagli preveda la facoltà di transigere e conciliare ben può ritenersi munito del mandato speciale richiesto dall’art. 390 c.p.c., comma 2, configurandosi la rinunzia al ricorso come effetto ultimo e “naturale” dell’accordo transattivo o conciliativo (tra le altre: Cass., Sez. 3, 15 luglio 2005, n. 15016).

2. Dunque, si deve accogliere il ricorso principale, dichiarare la cessazione della materia del contendere sul ricorso incidentale e cassare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Centrale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

3. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in relazione al tenore della pronunzia adottata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Centrale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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