Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13499 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato m ROMA, via C. CARDUCCI

n. 4, presso lo studio dell’avvocato MAZZARELLI VITO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUFFINI NINO per

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente

domiciliato in ROMA, via della Frezza n. 17, presso l’avvocatura

centrale dell’Istituto, assieme agli Avvocati RICCO ALESSANDRO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VALENTE NICOLA,

GIANNICO GIUSEPPINA per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 801/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;

con la presenza del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Doti. VELARDI Maurizio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Reggio Emilia, L.L. — esercente attivita’ di spedizioniere doganale – chiedeva la rivalutazione dell’anzianita’ contributiva prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 in ragione dell’esposizione al rischio amianto.

Accolta la domanda, l’INPS proponeva appello sostenendo l’erroneita’ della sentenza, atteso che la categoria di appartenenza dell’attore, iscritta a separato fondo previdenziale, e esclusa dal beneficio della rivalutazione contributiva.

La Corte di appello di Bologna (sentenza 18.11.08 – 26.1.09) riteneva che il richiesto beneficio, in ragione dell’inequivoco testo della norma di legge, potesse trovare applicazione solamente ai lavoratori subordinati e non a quelli autonomi; accoglieva, pertanto, l’impugnazione e rigettava la domanda.

Proponeva ricorso per Cassazione il L. deducendo violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 come modificato dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, conv. dalla L. 4 agosto 1993, n. 271, sostenendo che la norma nel concetto di lavoratori beneficiari della rivalutazione contributiva debbono essere incompresi anche i lavoratori autonomi.

Rispondeva l’INPS con controricorso.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che e’ stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso e’ infondato.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che la maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13 in favore dei lavoratori dipendenti del settore dell’amianto esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni, non e’ applicabile ai lavoratori autonomi, atteso che la finalita’ di tale beneficio (cioe’ l’agevolazione del prepensionamento per i lavoratori a rischio di disoccupazione a seguito della cessazione dell’attivita’ delle aziende obbligate alla dismissione dell’amianto dal ciclo produttivo) non trova riscontro per lavoratori, quali quelli autonomi, non vincolati ad una determinata attivita’ e in grado di sostituire, per l’espletamento del lavoro, i materiali contenenti la sostanza nociva con altri materiali reperibili sul mercato; ne’ tale applicabilita’ potrebbe derivare dalla modifica del citato art. 13, comma 8 da parte del D.L. 5 giugno 1993, n. 169, convertito nella L. 4 agosto 1993, n. 271, dato che il riferimento ai lavoratori, senza alcuna specificazione relativa alla dipendenza da imprese che estraggono o utilizzano l’amianto, deve intendersi preordinato, anche alla stregua dei lavori parlamentari, alla estensione del beneficio non gia’ a tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi, bensi’ ai lavoratori dipendenti gia’ esposti per oltre un decennio al rischio dell’amianto e successivamente trasferiti ad altre imprese (Cass. 10.4.02 n. 5082).

Tale interpretazione e’ stata ritenuta immune da vizi di incostituzionalita’, in considerazione sia delle peculiarita’ che differenziano le due categorie, sia delle particolari condizioni in cui operano i lavoratori dipendenti, costretti a svolgere la loro attivita’ nell’ambiente e con gli oravi prescelti dal datore di lavoro e impossibilitati a ricorrere a misure di protezione contro l’azione nociva dell’amianto che non siano quelle apprestate dall’azienda (Cass. 26.7.02 n. 11110).

Non avendo il ricorrente apportato alcun elemento di valutazione tale da contrastare detta giurisprudenza, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di cassazione, trattandosi di controversia a contenuto previdenziale iniziata prima dell’ottobre 2003.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, nulla statuendo per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

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