Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13498 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 30/06/2016), n.13498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28605-2014 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE

13 CENTRO CAF, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO,

rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli Avvocati Gaetano De Ruvo, Daniela

Anziano, Samuela Pischedda, giusta procura speciale ai margini del

controricorso;

– controricorrente –

contro

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3144/2014 del TRIBUNALE di S ALERNO del

20/06/2014, depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato Samuela Pischedda difensore del resistente che si

riporta agli scritti del controricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Salerno, ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’avv. A.F. nei confronti dell’INPS, della Banca INTESA SAN PAOLO e della sig.ra B.A., avverso l’ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. del Tribunale di Salerno in data 02/08/07 nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 1561/07 R.G.E. Il Tribunale ha ritenuto errata la mancata distrazione in favore del difensore avv. A., da parte del Giudice dell’esecuzione, di spese e competenze della procedura esecutiva. Ha perciò accolto il corrispondente motivo di opposizione dell’opponente avv. A. ed ha dichiarato illegittima l’ordinanza di assegnazione; ha invece dichiarato non ripetibili le spese del giudizio di opposizione, ritenendo la carenza di qualsivoglia responsabilità per l’emissione del provvedimento contestato in capo agli opposti, per di più rimasti contumaci.

Il ricorso per Cassazione è svolto con tre motivi. La resistente INPS si difende con controricorso.

1.- Col primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorrente, al fine di censurare la statuizione di irripetibilità delle spese di lite, assume che l’art. 92 c.p.c., comma 1, consente di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vincitrice solo se eccessive o superflue, mentre ciò non sarebbe nel caso di specie.

1.1.- Il motivo è inammissibile, poichè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa è evidentemente basata sull’art. 92 c.p.c., comma 2, soltanto che il giudice ha fatto ricorso al concetto di irripetibilità piuttosto che a quello di compensazione, per la mancata costituzione in giudizio delle parti soccombenti.

2.- Col secondo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

2.1.- Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

Non vi è affatto omessa pronuncia sul regolamento delle spese poichè, come detto, queste sono state regolate mediante compensazione, lasciando quindi a carico della parte, pur vittoriosa, le spese anticipate.

2.2.- Non vi è violazione del principio della soccombenza espresso dall’art. 91 cod. proc. civ., poichè questa si ha soltanto qualora la parte vittoriosa sia condannata a rimborsare le spese della parte soccombente, non anche quando il giudice addivenga ad una decisione di compensazione – che, per definizione, presuppone che la parte le cui spese vengono compensate sia quella infine vittoriosa, in tutto o in parte.

Il secondo motivo va perciò rigettato.

3.- Con il terzo ed ultimo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (vecchia e nuova formulazione), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto secondo il ricorrente, il Tribunale salernitano, disponendo per la compensazione delle spese di giudizio, ha fatto un cattivo uso del potere a lui concesso dall’art. 92 c.p.c., fornendone anche una motivazione illogica e contraddittoria.

3.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

Trattandosi di giudizio introdotto con ricorso depositato prima del 4 luglio 2009, il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile è quello risultante dalla modifica apportata al testo originario dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), ai sensi del quale il giudice può compensare le spese se “concorrono altri giusti motivi indicati nella motivazione” (cfr., da ultimo, Cass. n. 11284/15).

Il testo di legge, che è stato introdotto, in sostituzione di quello appena riportato, dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 2 si applica infatti ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore di tale ultima legge (L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1). Non sono perciò pertinenti le considerazioni ed i richiami giurisprudenziali riferibili esclusivamente a quest’ultimo testo (come la decisione di cui a Cass. S.U. n. 2752/12, a sua volta richiamata da Cass. n. 21808/14 riportata in ricorso).

Orbene, l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile, è stato rispettato. Infatti, sono esplicitati in motivazione i giusti motivi di compensazione (cfr. Cass. ord. n. 20324/10 ed altre).

Dato ciò, il riferimento, oltre che alla particolarità della vicenda, alla “carenza di qualsivoglia responsabilità” da parte degli opposti (a causa della riferibilità ad un errore del giudice della mancata distrazione) ed alla contumacia degli stessi opposti (si da poter essere considerata espressione di un atteggiamento conciliativo: cfr. Cass. n. 17868/09) dà luogo ad una motivazione più che idonea a sopportare la valutazione della sussistenza dei giusti motivi di compensazione.

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

L’esame degli argomenti esposti nella memoria non offre elementi per modificare la proposta del relatore, soprattutto se si considera che le questioni oggetto di lite sono tali che ne sarebbe stata possibile la definizione anche in via stragiudiziale.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Il già evidenziato modesto rilievo delle questioni oggetto di lite induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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