Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13498 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35345/2019 R.G., proposto da:

la “UBI BANCA – UNIONE BANCHE ITALIANE S.p.A.”, con sede in Bergamo,

in persona del consigliere delegato pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Lorenzo Prospero Mangili, con studio in Roma, ove

elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso

introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

il Comune di Nereto (TE), in persona del Sindaco pro tempore,

autorizzato a resistere nel presente giudizio in virtù di Delib.

adottata dalla Giunta Municipale il 7 gennaio 2020, n. 2, e di

determina resa dal Responsabile del Settore Economico Finanziario il

10 gennaio 2020, n. 4, rappresentato e difeso dall’Avv. Sigmar

Frattarelli, con studio in Alba Adriatica (TE) (p.e.c.:

sigmar.frattarelli.pec-avvocatiteramo.it), giusta procura in

allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo il 20 maggio 2019 n. 446/02/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 24 febbraio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “UBI BANCA – UNIONE BANCHE ITALIANE S.p.A.”, nella qualità di avente causa – a seguito di più fusioni consecutive della “MEDIOLEASING S.p.A.”, ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo il 20 maggio 2019 n. 446/02/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di silenzio – rifiuto su istanza di rimborso per l’IMU relativa agli anni 2012, 2013 e 2014, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Nereto (TE) nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo l’11 febbraio 2018 n. 13/01/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che l’IMU dovesse gravare sul concedente dopo la risoluzione del contratto di leasing sull’immobile, essendo irrilevante l’inadempienza dell’utilizzatore all’obbligazione di restituzione. Il Comune di Nereto (TE) si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’IMU dovesse gravare sul concedente a cui l’utilizzatore non aveva restituito l’immobile dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Come è noto, il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1, dispone che: “Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.

1.2 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, al di là di un isolato arresto di tenore contrario (Cass., Sez. 5, 17 luglio 2019, n. 19166), che stato è invocato dalla ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni, in tema di leasing, tenendo conto del disposto del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1, soggetto passivo dell’IMU, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest’ultimo, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata (in termini: Cass., Sez. 5, 22 maggio 2019, n. 13793; Cass., Sez. 5, 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., Sez. 5, 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., Sez. 6-5, 13 gennaio 2021, n. 418).

1.3 A giustificazione di tale esegesi, si è convincentemente sostenuto che la deroga alla definizione del presupposto imponibile di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1, trova il suo fondamento nel principio di ragionevolezza, regolando il legislatore allo stesso modo fattispecie analoghe: il concedente che ha il possesso in forza della concessione e l’utilizzatore che ha la detenzione qualificata in forza del contratto di leasing, ma che può divenire possessore con l’esercizio del diritto di riscatto; soggetti che il legislatore ha equiparato sotto il profilo della capacità contributiva. Ma, con la risoluzione del contratto di leasing, ai fini tributari, non sopravvive alcun effetto contrattuale, in quanto la causa del finanziamento viene meno, non vi è possibilità di riscatto e soprattutto la mera detenzione senza titolo risulta priva di effetti ai fini tributari. Ragion per cui è impossibile predicare l’equivalenza della situazione del detentore senza titolo a quella del detentore qualificato in virtù del contratto di leasing o a quella del proprietario o del possessore; ciò in quanto il detentore senza titolo è pacificamente privo della soggettività della titolarità passiva dell’imposta comunale (Cass., Sez. 5, 19 novembre 2019, n. 29973).

In conclusione, nell’alveo dell’IMU si predilige l’esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell’utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E’ il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest’ultimo, determinando l’automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d’imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali.

Dal chiaro dettato normativo contenuto nella menzionata disposizione, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini dell’IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore. Infatti, per il legislatore fiscale la soggettività passiva del locatario finanziario si realizza addirittura quand’anche il bene da concedere non fosse ancora venuto ad esistenza (“Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione (…)”) e pure quand’anche fosse che il bene non sia stato ancora consegnato dal concedente all’utilizzatore, essendo rilevante, per il sorgere della soggettività passiva ai fini dell’IMU non già l’adempimento della consegna del bene (e di converso per la sua cessazione la riconsegna), ma, come precedentemente chiarito, la sola sottoscrizione del contratto (“(…)soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula”). Così pure la cessazione dello status di soggetto passivo dell’IMU viene chiaramente individuata dalla norma primaria di imposta e, per l’effetto, il locatario finanziario non si considera più come soggetto passivo, non tanto dalla riconsegna del bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, che ai fini dell’IMU, come nella disciplina civilistica, si determina nel momento del pagamento dell’ultimo canone in base alla durata stabilita nel contratto oppure, nelle ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella fattispecie, dal momento in cui il contratto è stato risolto (Cass., Sez. 5, 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., Sez. 5, 19 novembre 2019, n. 29973).

1.4 Dunque, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, affermando che “(…) innanzi all’inequivoco e chiaro dato normativo, che appunto vede nel proprietario il soggetto passivo del rapporto tributario, ed alla situazione di fatto, per cui negli anni in discussione il contratto di leasing aveva cessato di produrre i suoi effetti (di natura appunto eccezionale in sede tributaria), non v’è possibilità, nè di fatto nè di diritto, di ritenere fondate le pretese ragioni restitutorie già fatte valere da parte ricorrente”.

2. Valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Il recente consolidamento di una giurisprudenza di legittimità in materia giustifica la compensazione delle spese giudiziali.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese giudiziali; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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