Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13498 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in proprio e quale

mandatario della SCCI — Societa’ per la cartolarizzazione dei crediti

dell’INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, via della Frezza n. 17,

presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, assieme agli Avvocati

MARITATO Lelio, SGRO’ ANTONINO, CALIULO LUIGI che lo rappresentano e

difendono per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, L.go LEOPOLDO

FREGOLI n. 8, presso lo studio dell’Avvocato STURDA’ MARIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati PALAZZO COSIMO e FINA GIUSEPPE

per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

SOBARIT S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 132/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE

depositata in data 11/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;

con la presenza del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Lecce, C.L. propose opposizione ad una cartella esattoriale notificata da So.ba.rit.

s.p.a. per la riscossione della somma di Euro 28.334,46 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione coltivatori diretti dell’Inps.

Accolta l’opposizione e dichiarata l’inefficacia della cartella esattoriale, proponeva appello l’inps. La Corte d’appello di Lecce con sentenza 22.1 – 11.2.09 dichiarava inammissibile l’impugnazione, essendo essa proposta con atto depositato oltre la scadenza del termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado.

Proponeva ricorso per Cassazione l’INPS – in proprio e quale mandatario di S.C.CI. (Societa’ per la cartolarizzazione dei crediti Inps) — deducendo violazione dell’art. 325 c.p.c., comma 1, avendo il giudice di merito erroneamente calcolato il termine di trenta giorni.

Si difendeva con controricorso il C.. Non svolgeva attivita’ difensiva la Equitalia Lecce s.p.a., succeduta a So.ba.rit. s.p.a., pure evocata in giudizio.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che e’ stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso e’ fondato.

La Corte d’appello da atto che la sentenza di primo grado era stata notificata all’Inps in data 2.7.07 e che l’atto d’appello era stato depositato presso la cancelleria del giudice di secondo grado in data 1.8.07; pertanto, ritenendo l’impugnazione depositata oltre il trentesimo giorno, ne ha dichiaralo l’inammissibilita’.

Il calcolo del termine e’, tuttavia, effettuato con violazione dell’art. 155 c.p.c., comma 1 per il quale nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale (dies a quo non computatur in termini), di modo che ove il calcolo fosse parino dal primo giorno successivo alla notifica (3.7.07) il deposito dell’atto di impugnazione si sarebbe rivelato tempestivo.

Irrilevante e’ l’obiezione mossa dal controricorrente — secondo il quale il ricorso in appello depositato in data 1.8.07 (non notificato all’appellato) sarebbe stato seguito da un secondo ricorso depositato il 12.10.07 (invece notificato) e l’inammissibilita’ dell’impugnazione sarebbe ritenta a questo secondo atto — trattandosi di circostanza non risultante dalla sentenza impugnata e, non presa in considerazione dal giudice.

Costituendo l’erroneo computo del termine di impugnazione un error in indicando, correttamente dedotto in sede di legittimita’, il ricorso e’ fondato e deve essere – accolto.

La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rimessa al giudice indicato in dispositivo, il quale, accertata la correttezza della notifica del ricorso in appello, dovra’ prendere in esame l’impugnazione proposta dall’INPS, provvedendo altresi’ alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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