Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13498 del 02/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 02/07/2020), n.13498
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21140-2017 proposto da:
ONA OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PADOVA 33, presso lo studio dell’avvocato GIANFABIO BRANDI, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –
COMUNE DI BUGGIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio
dell’avvocato VITTORIO CHIERRONI che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
ONA OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PADOVA 33, presso lo studio dell’avvocato GIANFABIO BRANDI, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 1097/2017 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 02/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto dei ricorsi del
Comune;
udito per il ricorrente l’Avvocato BRANDI che si riporta e chiede
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CHIERRONI che ha chiesto il
rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso
incidentale.
Fatto
FATTI DELLA CAUSA
1. La commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza 2 maggio 2017, n. 1097, in causa relativa al diniego di rimborso dell’Ici versata dall’Opera Nazionale di Assistenza per il Corpo dei Vigili del Fuoco, per le annualità 20022003 e 2004, in adempimento di avvisi di accertamento notificati dal Comune di Buggiano (PT) riguardo a tre immobili individuati in base alla relativa categoria catastale come “B/1”, “B/5”, e “B/7”, affermava che il rimborso doveva essere riconosciuto riguardo al primo ed al terzo immobile perchè entrambi utilizzati per scopi di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i, (rispettivamente come museo e come luogo di culto o “cappella”) ed era stato legittimamente negato riguardo al secondo immobile (“B/5”) perchè quest’ultimo, soggetto a ristrutturazione, non era stato utilizzato affatto.
2. La suddetta sentenza è impugnata dall’Opera Nazionale e dal Comune di Buggiano.
3. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Opera Nazionale lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., deducendo che la commissione tributaria regionale, con il pronunciarsi nel merito, ha, per implicito ed erroneamente, respinto l’eccezione di giudicato, sollevata da essa ricorrente fin dal primo grado e riproposta in appello, in riferimento alla sentenza della commissione tributaria provinciale di Pistoia n. 245/2008, relativa all’Ici pretesa per l’anno 2005, con la quale era stato accertato, con argomenti suscettivi di estensione anche alle annualità precedenti, che tutti gli immobili erano destinati a finalità per le quali valeva l’esenzione dall’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i.
2. Con il secondo motivo, l’Opera Nazionale lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, per avere la commissione ritenuto che l’immobile “B/5”, essendo sottoposto a lavori di ristrutturazione, era inutilizzato senza considerare che quando un “fabbricato è in ristrutturazione e vi è insediato un cantiere, lo stesso non è ovviamente utilizzato come abitazione o altro ma non per questo può dirsi inutilizzato e comunque presupposto per la tassabilità”.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va, anzitutto, evidenziato che la sentenza n. 245/2008, riprodotta nel ricorso per cassazione, si esaurisce nella considerazione, ripresa da passi della sentenza di questa Corte di Cassazione n. 9948 del 2008, per cui “le espressioni “utilizzate per” e “destinare a” (di cui nel D.Lgs. n. 504 del 1992, cit. art. 7) possono avere significati equivalenti per cui si deve ritenere che la destinazione dell’immobile è la ragione fondamentale assunta dal legislatore a giustificazione della disposta esenzione. L’uso quindi delle espressioni “utilizzi” non fa riferimento ad un concetto dinamico di “concretezza” e di “effettività” relativamente allo svolgimento delle attività considerate dalla norma ma indica solo la natura del rapporto tra l’immobile e il soggetto che ne dispone”. La ricorrente richiama l’orientamento costante di questa Corte secondo cui, “il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili con la conseguenza che, in tema di ici, il giudicato sulle modalità di esercizio di una determinata attività, che sono suscettibili di modificarsi nel tempo, non spiega efficacia espansiva negli altri periodi di imposta” (così, da ultimo, ordinanza n. 7417 del 15/03/2019). La citata sentenza 245/2008, passata in giudicato, non contiene alcun accertamento su fatti, non contiene cioè alcuna statuizione sull’uso degli immobili in questione, ma si basa su considerazioni di diritto. Solo statuizioni su fatti possono (come quelle relative a fatti costitutivi della fattispecie di esenzione insuscettivi di modifica nel tempo) fare stato in un giudizio diverso. Le considerazioni in diritto, al contrario, possono indirizzare il convincimento ma, visto l’art. 113 c.p.c., mai possono assumere efficacia vincolante di giudicato. Dacchè la ridetta infondatezza del motivo in esame. Merita per completezza aggiungere, quanto alla capacità di indirizzo della specifica considerazione svolta dalla sentenza 245/2008, che, per orientamento consolidato di questa Corte (v., ad es., Cass. 13542 del 01/07/2016 e in particolare Cass. 20516 del 12/10/2016), ai fini dell’esenzione, rileva l’utilizzo concreto ed attuale dell’immobile per una delle finalità agevolate. Nè, come già evidenziato da questa questa Corte con sentenza 20516/2016, contraddice siffatto orientamento la sentenza 9948/2008, essendo quest’ultima relativa a “fattispecie del tutto peculiare…: in quel caso era in discussione un atto impositivo ai fini ICI con il quale il Comune negava ad un ente “non commerciale” ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), il diritto all’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), relativamente ad un immobile pacificamente destinato dall’ente in questione allo svolgimento di una delle attività “protette” dalla norma agevolatrice per una annualità immediatamente precedente l’anno di inizio di effettivo utilizzo dell’immobile (altrettanto) pacificamente inagibile per l’annualità in contestazione. E’ con specifico riferimento a detta fattispecie che la Corte, nella richiamata sentenza, ha affermato il seguente principio: “l’esenzione dell’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), spetta anche nel caso in cui la relazione tra l’immobile ed il soggetto passivo del tributo sia di detenzione e non di possesso, con la conseguenza che il soggetto non profit ha diritto all’esenzione prevista dall’articolo richiamato anche se il terreno non è stato effettivamente utilizzato (perchè nella specie inagibile), purchè sia stato nella sua disponibilità”. La ratio della decisione è espressa nelle conclusioni della citata sentenza, laddove, a seguito di una lettura integrata dei commi 1 (in particolare del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i) e 2, si stabilisce che “l’esenzione non spetta qualora l’immobile perda il carattere di strumentalità all’esercizio delle attività considerate oppure esca dalla sfera di disponibilità del soggetto non profit”: è su questa base, e in difetto di un accertamento di fatto che autorizzi una diversa opinione, che la Corte ritiene corretta quella espressa dal giudice di merito che ha ritenuto che ai fini dell’esenzione “debba (comunque) prevalere la destinazione, restando irrilevante l’eventuale impossibilità temporanea di utilizzo effettivo”. Ciò significa che il mancato utilizzo effettivo dell’immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell’esenzione di cui si discute, deve avere una “causa” che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità del bene all’esercizio delle attività protette” (Cass. 20516/2016 cit.).
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Nella sua intrinseca contraddittorietà – vi si afferma che un fabbricato in ristrutturazione “non è ovviamente utilizzato come abitazione o altro” e che, ciononostante, “non per questo può dirsi inutilizzato” – si risolve in una conferma e non in una censura della sentenza impugnata. Per completezza si aggiunge che spetta a chi invoca l’esenzione di cui ad una delle lettere – nella specie, la lett. i) – del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, allegare e provare la sussistenza del presupposto applicativo dell’esenzione invocata sicchè in tanto una denuncia di violazione del D.Lgs., art. 7, può dirsi fondata in quanto sia stata negata l’agevolazione di cui l’interessato abbia allegato e provato l’presupposti e non invece quando, come nella specie, sia stato accertato, come nella specie, che quel presupposto non ricorreva.
5. Il ricorso dell’Opera Nazionale deve essere rigettato.
6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Comune di Buggiano lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, per avere la commissione ritenuto che l’immobile “B/7” fosse utilizzato per fini di culto, ossia come cappella, malgrado che esso Comune avesse depositato in giudizio un estratto del sito internet dell’Opera Nazionale in cui detto immobile veniva definito come “non visitabile perchè in fase di restauro” e malgrado che, a sostegno della ritenuta utilizzazione, non fosse sufficiente il riferimento alla dichiarazione rilasciata in giudizio dal “parroco della Parrocchia di Santa Maria in Selva” trattandosi di dichiarazione nella quale non era specificato se e quando l’immobile fosse stato utilizzato in ciascuno dei tre periodi di imposta considerati.
7. Il motivo è inammissibile. La commissione ha affermato che “è indubbiamente utilizzata a fini di culto la cappella, in quanto luogo destinato al culto, mai declassificato (sconsacrato) e nel caso non può essere sindacata la quantità dell’utilizzazione”. L’affermazione, lungi dal costituire errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, ne costituisce piana applicazione. La censura si risolve nel tentativo di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio in atti. Il chè non è ammissibile di fronte a questa Corte di legittimità.
8. Il ricorso incidentale deve essere rigettato.
9. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.
10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e del controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuti.
PQM
rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa le spese;
dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente e del ricorrente incidentale, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso e per il ricorso incidentale, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020