Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13497 del 29/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.29/05/2017),  n. 13497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29390-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ACILIA S.R.L., EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1936/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR della Lombardia indicata in epigrafe che nel rigettare l’appello dell’ufficio, ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva annullato la cartella notificata alla Acilia s.r.l. relativa al disconoscimento di un credito d’imposta relativo all’anno 2007 e al mancato versamento dell’imposta autoliquidata per l’anno 2008.

Rilevato che nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate;

Considerato che va disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della Acilia srl, risultando priva quella a mezzo posta eseguita presso il procuratore domiciliatario priva della comunicazione di avvenuta notifica.

PQM

 

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso a cura della parte ricorrente entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma. il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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