Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13497 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA,

42, presso lo studio dell’avvocato LANCIANO GUIDO, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.S.;

– intimata –

sul ricorso 23549-2010 proposto da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA,

42, presso lo studio dell’avvocato LANCIANO GUIDO, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato ANDREOZZI CLAUDIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 1561/2007, della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2007 e avverso sentenza

definitiva n. 3215/10, della CORTE D’APPELLO DI ROMA depositata il

31/05/10 R.G.N. 8617/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato LANCIANO GUIDO;

udito l’Avvocato ANDREOZZI CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4 luglio 2005, il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva parzialmente la domanda proposta da L.S. nei confronti del Condominio di via (OMISSIS), condannando quest’ultimo a corrisponderle la somma di Euro 1.107,82, oltre accessori, a titolo di differenze retributive (dovute dal 1 gennaio 1996 alla cessazione del rapporto, 30 luglio 2002), e di indennità giornaliera per la ricezione e distribuzione della posta.

Rigettava le ulteriori e più ampie pretese creditorie azionate, rilevando che dal materiale probatorio acquisito non emergeva la prova che la ricorrente avesse prestato servizio, anzichè per 32 ore al mese in qualità di mera addetta alle pulizie (così come previsto nel contratto sottoscritto il 1ottobre 1990), per quattro ore al giorno per sei giorni la settimana (come dedotto), in qualità di portiera addetta anche alla vigilanza ed alla custodia dello stabile.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la L.. Si costituiva il Condominio, contestando la fondatezza del gravame, ma riconoscendo la debenza del t.f.r, sia pure da calcolare sulla base del trattamento retributivo erogato e, quindi, nella minor somma di Euro 1.487,40.

Con sentenza non definitiva resa all’udienza del 22 luglio 2008, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il Condominio appellato al pagamento delle somme dovute a titolo di t.f.r. e di differenze retributive, da rapportare al livello contrattuale collettivo C (sino al 31 dicembre 1999) e poi B4, per un lavoro settimanale di ore 24 e non mensile di 32, come invece statuito in primo grado.

Disponeva quindi la prosecuzione del giudizio per la quantificazione, a mezzo di c.t.u. contabile, delle voci di credito anzidette.

Espletata tale c.t.u., la medesima corte, con sentenza definitiva depositata il 31 maggio 2010, condannava il Condominio a pagare alla L. la complessiva somma di Euro 45.481,06 a titolo di differenza retributive, ed Euro 5.623,91 a titolo di t.f.r., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.

Avverso entrambe le sentenze propone distinti ricorsi per cassazione il Condominio, il primo affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria, ed il secondo ad unico motivo.

La L. restava intimata nel primo, resisteva con controricorso nel secondo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 151 disp. att. c.p.c..

1. -Con primo motivo il Condominio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’interpretazione dell’art. 3 del c.c.n.l. per i portieri, pulitori ed altri addetti dipendenti da proprietari di fabbricati.

Lamenta il ricorrente che la sentenza non definitiva attribuiva alla L. il livello retributivo C (sino al 31 dicembre 1999) e quindi B4 (spettante ai lavoratori che prestino la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine e/o spazi verdi destinate ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti), laddove il Condominio non possedeva alcuno di tali beni, sicchè risultava corretto l’inquadramento nell’inferiore livello B5, in cui erano compresi gli addetti alla pulizia dell’androne, delle scale e degli altri locali comuni accessori, oltre alla pulizia ed innaffiamento degli spazi verdi, esclusa ogni operazione di giardinaggio, con possibilità di svolgere il servizio di distribuzione della posta nell’ambito dell’orario di lavoro concordato.

2. – Con il secondo motivo il Condominio denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’interpretazione dell’art. 3 del c.c.n.l. in questione per avere attribuito alla L., per il primo periodo, il livello C, riguardante gli addetti al servizio di pulizia ma non di vigilanza e custodia, e quindi, pur a mansioni invariate, il detto livello B4 e non già il livello B5 (riguardante i lavoratori addetti al servizio di pulizia).

3. – Con terzo motivo il Condominio denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare in ordine all’orario di lavoro, lamentando che, nonostante le difformi deposizioni testimoniali in sentenza citate, la corte territoriale ritenne provato un orario di lavoro (24 ore settimanali) superiore a quello riconosciuto nella sentenza di primo grado (32 ore mensili).

Evidenziava, riportandone ampi stralci, che i testi escussi avevano riferito di un orario di lavoro inferiore.

4. – Con il quarto motivo il Condominio denuncia contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alla natura delle mansioni svolte dalla L., lamentando che la sentenza impugnata per un verso aveva riconosciuto a quest’ultima il livello C (inerente i servizi di pulizia con esclusione del servizio di vigilanza e custodia) ritenendo poi che la lavoratrice avesse svolto anche tali ultime mansioni.

5. – I motivi, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati e risultano fondati.

La sentenza non definitiva del 29 novembre 2007 ha affermato che la L. svolse mansioni di pulizia con esclusione del servizio di vigilanza e custodia, riconoscendo coerentemente alla lavoratrice, sino al 31 dicembre 1999, il livello contrattuale C, ma successivamente (in base al c.c.n.l. in vigore dal 1gennaio 2000) il livello retributivo B4 -come chiarito nella sentenza definitiva del 31 maggio 2010 ed in ogni caso come risulta dal dispositivo della sentenza non definitiva letto in udienza, prevalente su quello riportato nella motivazione della sentenza (ex plurimis, Cass. 28 maggio 2004 n. 10376), senza che possa ravvisarsi alcuna, peraltro non dedotta, nullità della sentenza non essendovi alcun contrasto tra il detto dispositivo e la motivazione (Cass. 12 maggio 2008 n. 11668) – relativo ai lavoratori che prestino la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine e/o spazi verdi destinate ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti.

L’accertamento risulta effettivamente erroneo e comunque insanabilmente contraddittorio, avendo la corte di merito, senza alcuna menzione di un eventuale mutamento di mansioni della L. in corso di rapporto, per un verso riconosciuto alla ricorrente l’inquadramento nel livello C (riguardante gli addetti al servizio di pulizia ma non di vigilanza e custodia), e successivamente l’inconferente e superiore livello B4, senza esaminare l’inferiore livello B5 riguardante i lavoratori addetti ai servizio di pulizia senza mansioni di vigilanza e custodia, sostanzialmente equivalente al precedente livello C. Ha inoltre riconosciuto un orario di lavoro (24 ore settimanali), non esattamente confortato dalle deposizioni testimoniali nominativamente indicate.

Deve al riguardo osservarsi che, seppure è vero che – come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., tra le tante, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass. sez. un. 27 dicembre 1997 n. 13045)- il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perchè spetta solo al Giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all’uopo valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza; è altrettanto vero che, quando nell’iter motivazionale entrano in gioco elementi di prova, desunti da dichiarazioni di testi – nominativamente indicati -non rispondenti al loro contenuto, ove il giudice non argomenti la propria interpretazione, la sentenza risulta affetta dal vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, sempre che tale omissione sia idonea a ripercuotersi sulla decisione, Cass. 20 giugno 2007 n. 14309. Nella specie la corte di merito, nella sentenza non definitiva, ha affermato che dalle testimonianze nominativamente indicate, era emerso un orario di lavoro di 24 ore settimanali che invece dalle deposizioni riportate in ricorso non emerge con sufficiente chiarezza, non avendo i testi escussi riferito un preciso e chiaro orario di lavoro.

5. – Conseguendo dall’erroneità della sentenza non definitiva, l’erroneità della quantificazione dei crediti operata nella sentenza definitiva sulla base dei detti parametri, la Corte cassa entrambe le decisioni, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per l’ulteriore esame della causa.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa entrambe le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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