Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13497 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35274/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “COLUMBUS S.r.l.”, con sede in Martorano (PR), in persona

dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Mario Miscali, con studio in Milano, e dall’Avv. Daniele

Manca Bitti, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata,

giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel

presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna il 15 aprile 2019 n. 784/02/2019, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati de I

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 24 febbraio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 15 aprile 2019 n. 784/02/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2009, ha accolto l’appello proposto dalla “COLUMBUS S.r.l.” nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma il 5 giugno 2017 n. 397/04/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che l’amministrazione finanziaria non avesse provato il conferimento della delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento. La “COLUMBUS S.r.l.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse provato – nemmeno nel giudizio di appello – il conferimento di idonea delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver travisato la prova documentale, avendo trascurato che la delega era stata sottoscritta da un dirigente e non da un funzionario della carriera direttiva e che la delega non doveva essere allegata all’avviso di accertamento.

Ritenuto che:

1. Entrambi i motivi – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono fondati.

1.1 Posto che non occorre che la delega sia allegata all’avviso di accertamento, ma è sufficiente che sia prodotta in giudizio (Cass., Sez. 6A-5, 16 dicembre 2016, n. 25983; Cass., Sez. 5″, 21 marzo 2018, n. 7027), la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (tra le altre: Cass., Sez. 5, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. 6-5, 8 novembre 2019, n. 28850).

1.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha fatto malgoverno dei principi enunciati, avendo accolto l’appello del contribuente sull’erroneo presupposto che la delega non fosse stata prodotta in giudizio, nonostante che l’amministrazione finanziaria avesse documentato di aver prodotto sin dal giudizio di primo grado l’ordine di servizio sulla delega di firma.

1.3 In proposito, disattendendo l’eccezione della controricorrente sul punto, si deve osservare che non si tratta di errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, giacchè il giudice di appello non è incorso in un errore di percezione, che lo ha indotto a ritenere l’inesistenza nei fascicoli processuali (di parte o d’ufficio) di un documento incontestabilmente ivi inserito, bensì in un errore di valutazione, che lo ha condotto ad apprezzare l’inidoneità dell’ordine di servizio a provare il conferimento della delega di firma per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

Tanto si desume, sia pure implicitamente, dal testuale riferimento in motivazione alla nullità di una delega “in bianco”, che viene a configurarsi proprio in presenza di un atto organizzativo (come, per l’appunto, l’ordine di servizio) che può limitarsi a contenere il conferimento dei poteri di accertamento in relazione alla generica titolarità di una qualifica direttiva corrispondente ad una posizione apicale nella struttura periferica dell’amministrazione finanziaria, senza la specifica menzione della persona preposta pro tempore a tale carica.

3. In conclusione, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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