Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13497 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. III, 03/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 03/06/2010), n.13497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

LICENZIATI CRISTIANO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, (gia’ RAS SPA), V.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 220/2008 del TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE

DISTACCATA di CASORIA dell’11/06/08, depositata il 20/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

1 — Con ricorso notificato il 9 settembre 2009 S.E. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 20 giugno 2008 dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Casoria – confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento danni da sinistro stradale azionato nei confronti di V.F. e della Allianz (gia’ RAS) S.p.A. Gli intimati non hanno espletato attivita’ difensiva.

2 – E’ stata depositata relazione di inammissibilita’ per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

3. – Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, in tema di prescrizione del diritto di risarcimento danni in presenza di lesioni personali per le quali non sia stata presentata querela, aggiungendo di avere denunciato nelle immediatezze del fatto l’accaduto al Drappello di Polizia presso il Pronto Soccorso.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Il Collegio osserva:

La formulazione del duplice quesito soddisfa sufficientemente le finalita’ perseguite dall’art. 366 bis c.p.c. poiche’ consente di comprendere la regula iuris applicata dalla sentenza impugnata (prescrizione biennale della domanda di risarcimento danni da sinistro stradale allorche’ non sia stata sporta querela per lesioni colpose) e quella diversa di cui viene chiesta l’enunciazione (nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato si applica all’azione risarcitoria il piu’ lungo termine prescrizionale previsto per il reato anche in mancanza di querela);

Si e’ ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale innovativo rispetto a quello seguito dalla sentenza impugnata, in base al quale (Cass. S. U. n. 2737 del 2008; Cass. Sez. 3^, n. 4332 del 2010), qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale piu’ lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) perche’ il giudice, in sede civile, accerti “incidenter tantum”, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilita’ causale del danno lamentato;

che il ricorso deve percio’ essere accolto essendo manifestamente fondato e la sentenza va annullata con rinvio;

spese rimesse;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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