Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13496 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.29/05/2017),  n. 13496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21705-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE

ROLLI 25, presso lo studio dell’avvocato ARTURO SFORZA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE SPAGNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2656/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI SIRACUSA, depositata il

16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’amministrazione ricorrente impugna la sentenza della C.T.R. che ha confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% delle imposte versate nei periodi di imposta 1990-1992, in forza delle agevolazioni previste per i soggetti colpiti dal sisma dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in quanto l’OPCM 2057/90 escluderebbe tassativamente i dipendenti dalla fruizione del beneficio, riservato ai datori di lavoro sostituti di imposta, come confermato dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665;

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. la questione, oggetto di numerose pronunce di questa Corte, è stata già in precedenza rimessa alla sezione ordinaria, non apparendo di immediata evidenza decisoria;

3. appare pertanto opportuna la rimessione alla sezione semplice, per consentire la trattazione congiunta con analoghi ricorsi ad essa già trasmessi.

PQM

 

dispone rinvio a nuovo ruolo dinanzi alla Quinta sezione per trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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