Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13496 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TUBI GOMMA TORINO S.P.A., (di seguito, per brevità, TGT S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio

dell’avvocato CIABATTINI LIDIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURI GIAN PIERO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato SPINOSO ANTONINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRATTAROLA MASSIMO,

giusta delega atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/05/2009 r.g.n. 137/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2 011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato CIABATTINI LIDIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Casale Monferrato, M.G. conveniva in giudizio la Tubi Gomma Torino s.p.a. esponendo di essere stato alle dipendenze della convenuta con qualifica di operaio di livello G3 di cui al c.c.n.l. Industria della Gomma, e di essere stato licenziato, previa rituale contestazione disciplinare, con lettera del 16 luglio 2004 per asserita giusta causa consistente nell’avere ingiustificatamente abbandonato il posto di lavoro per introdursi abusivamente nel locale officina; nell’avere rivolto frasi ingiuriose al capo reparto, e per avere scagliato contro di lui un pezzo metallico colpendolo di rimbalzo ad una gamba; affermava l’insussistenza della dedotta giusta causa e chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per l’illegittimità del licenziamento, pur non impugnato, da liquidarsi in misura pari alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito ed il trattamento pensionistico che percepiva tenendo altresì conto che se fosse andato in pensione con la massima anzianità contributiva, avrebbe avuto diritto ad una pensione superiore a quella in godimento. La società Tubi Gomma Torino si costituiva contestando la fondatezza della domanda.

Con sentenza del 6 febbraio 2007 l’adito Tribunale respingeva il ricorso compensando le spese.

Proponeva appello il M.; resisteva la società ex datrice di lavoro.

Con sentenza del 28 maggio 2009, la Corte d’appello di Torino accoglieva parzialmente il gravame, condannando la società Tubi Gomma Torino a corrispondere al M. la somma di Euro 31.620,45, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza.

Avverso quest’ultima propone ricorso per cassazione la società Tubi Gomma Torino, affidato a sei motivi.

Resiste il M. con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con il primo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Giudice d’appello applicato erroneamente il principio dell’onere della prova a carico dell’originario ricorrente e per non avere tenuto nella conseguente corretta considerazione le risultanze probatorie. Con il secondo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto, l’art. 112 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 sempre in relazione all’art. 112 c.p.c. e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il giudice applicato erroneamente il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e per non avere tenuto nella corretta considerazione le originarie contestazioni disciplinari.

Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1218, 1223 e 1227 c.c. e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 per avere il giudice di secondo grado disatteso il principio di causalità governato dalle sopra richiamate norme. Con il quarto motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c. e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la corte di merito disatteso le stesse allegazioni del dipendente in ordine alla prova del nesso di causalità tra il licenziamento e la perdita di attività lavorativa e per non avere adeguatamente considerato le condizioni di età e di salute rappresentate dal M. per motivare la sua decisione di richiedere la pensione.

Con il quinto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2094 e 1223 c.c. e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Giudice d’appello disatteso il principio di corrispettività fra stipendio e prestazione lavorativa e per non avere tenuto nella corretta considerazione che il M. si trova, per effetto della sentenza d’appello, a percepire una complessiva remunerazione pari a quella di ulteriori 15 anni di lavoro senza, in realtà, dover prestare la relativa attività.

Ad illustrazione dei motivi, la ricorrente formulava i prescritti quesiti di diritto.

2. -I primi cinque motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano infondati. Giova premettere che, come affermato nella sentenza qui impugnata e confermato dalla odierna ricorrente, non è in discussione, e dunque è estraneo al thema decidendi, il diritto del M. di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato per giusta causa (disposta dalla società il 16 luglio 2004), pur in assenza di impugnazione del licenziamento.

La società infatti sostanzialmente si duole che la corte di merito non abbia adeguatamente considerato che, non trattandosi di impugnazione del licenziamento ma di “ordinaria azione risarcitoria”, non era essa a dover dimostrare la verità dei fatti posti a fondamento della risoluzione del rapporto, ma il M. a dover dimostrare con rigore che tali fatti non si erano verificati. La società non qualifica la natura della responsabilità risarcitoria, pur insistendo per una inversione dell’onere probatorio, per cui non sarebbe stato onere della datrice di lavoro provare la giustificatezza (legittimità) del recesso, ma il lavoratore a dimostrare che la società aveva compiuto atti illegittimi causativi di danno. Deve al riguardo chiarirsi che, trattandosi di responsabilità contrattuale, trovando essa titolo nel rapporto di lavoro in corso tra le parti, al lavoratore spetta allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, oltre a provare il danno ed il nesso causale, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (ex plurimis, Cass. sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, e successiva giurisprudenza). Essendo il fatto generatore dei danno un licenziamento, spetta al datore di lavoro provare che esso era legittimo, e cioè che egli non è incorso in alcun inadempimento contrattuale, considerato che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutti gli obblighi che ne derivano secondo la legge (art. 1374 c.c.).

La tesi per cui tale prova sarebbe eccezionalmente prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 5 in tema di impugnazione del licenziamento, confligge con la considerazione che essa è, a ben vedere, semplice specificazione del generale principio sull’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., per cui la parte che intende far valere la legittimità della risoluzione del contratto, anche alla luce delle norme di legge che la disciplinano e che rilevano in base al citato art. 1374 c.c., deve provare i fatti che ne sono a fondamento.

E’pertanto il datore di lavoro che resta onerato, anche nel caso qui in esame, della prova della legittimità del licenziamento. Ed in effetti la stessa società poi deduce che il M. ammise, nel ricorso introduttivo della lite ed almeno in parte, i fatti contestatigli, senza tuttavia allegare il relativo atto o riportarlo in ricorso, in contrasto col principio dell’autosufficienza (art. 366 c.p.c.). Deduce ancora che tali fatti erano stati, almeno in parte, dimostrati dall’istruttoria espletata.

Al riguardo la Corte non può che richiamare il suo costante orientamento (ex plurimis, Cass. 6 marzo 2006 n. 4766) secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione”, con la conseguenza che “Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse d’ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo”. La ricorrente chiede dunque inammissibilmente alla Corte di riesaminare le circostanze di fatto, al fine di pervenire ad una diversa soluzione della controversia.

3. -Quanto alle denunciate violazioni di norme di diritto occorre parimenti richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui (Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. sez. un. 5 maggio 2006 n. 10313, Cass. 30 marzo 2005 n. 6653Cass. 11 agosto 2004 n. 15499, Cass. 19 aprile 2002 n. 6224, tra le tante), il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.);

viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto de vizio di motivazione. Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Nella specie i motivi denunzianti violazione o falsa applicazione di norme di diritto attengono non già all’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ma ad una pretesa erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta: così il secondo motivo in relazione alla ritenuta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere, in tesi, la corte territoriale erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado avrebbe basato la legittimità del licenziamento per essersi il M. reso colpevole del lancio di un oggetto nei confronti del superiore, laddove il Tribunale, secondo la ricorrente, ritenne il contegno del lavoratore comunque lesivo dei suoi doveri discendenti dal contratto; così il terzo motivo col quale la ricorrente interroga la Corte circa il rispetto degli artt. 1218, 1223 e 1227 c.c. laddove il danno da perdita di attività lavorativa sia stato conseguenza del licenziamento illegittimo benchè il lavoratore -circostanza in tesi non adeguatamente valutata dalla corte territoriale- abbia deciso di non impugnare il licenziamento e di richiedere la pensione pochi giorni dopo (pag. 71 ricorso); così il quarto motivo col quale la società denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la corte di merito disatteso le stesse allegazioni del dipendente in ordine alla prova del nesso di causalità fra licenziamento e perdita di attività lavorativa e per non avere tenuto nella corretta considerazione le condizioni di età e di salute rappresentate dal M. per motivare la sua decisione di pensionarsi. Così ancora il quinto motivo, col quale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 1223 c.c. per avere il giudice d’appello disatteso il principio di corrispettività tra retribuzione e prestazione lavorativa.

4. -Il quinto motivo, col quale è anche denunciato l’omesso esame della circostanza che il M. finiva, per effetto della sentenza d’appello, per percepire una remunerazione pari a quella di ulteriori 15 anni di lavoro senza prestare alcuna attività lavorativa, è parimenti infondato, risultando corretta ed immune da vizi logici la motivazione del giudice d’appello, secondo cui il danno non poteva quantificarsi se non nella misura delle retribuzioni che egli avrebbe percepito se non fosse intervenuto l’illegittimo licenziamento. Trattandosi di risarcimento del danno, ogni considerazione circa la violazione del principio di sinallagmaticità, afferente essenzialmente la retribuzione (cfr.

Cass. 23 luglio 2008 n. 20316, citata dalla stessa ricorrente), risulta infondata. Se è pur vero che il principio risulta applicato da questa Corte in caso di risarcimento dei danni conseguenti l’illegittimità del licenziamento (Cass. 22 luglio 2004 n. 13731, ma in un caso di assenza di colpa nel comportamento datoriale), è altrettanto vero che nella specie il rapporto di lavoro è cessato per causa imputabile alla datrice di lavoro e non risultano, nè vengono dedotte, ragioni per cui la misura del risarcimento dovrebbe essere inferiore.

5. – Con il sesto motivo la società denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere il giudice di secondo grado tenuto nella corretta considerazione nè le risultanze lorde delle buste paga e della pensione nè, comunque, il risparmio derivante dal non doversi trasferire dall’abitazione al luogo di lavoro, nonchè l’abbattimento per anticipata corresponsione di somme che il M. avrebbe percepito nell’arco di 15 anni.

Il motivo risulta inammissibile, sia per non risultare le questioni proposte dinanzi al giudice di merito (al riguardo deve notarsi che di tali deduzioni non vi è traccia nella sentenza impugnata, nè la ricorrente allega o riproduce i relativi atti difensivi, in contrasto col principio dell’autosufficienza); sia per richiedere alla Corte un riesame di fatto delle circostanze in questione, analiticamente e congruamente valutate dalla corte territoriale; sia per la mancata produzione o riproduzione della documentazione in questione (buste paga e cedolini di pensione), parimenti in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione. Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 22,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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