Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13496 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33813/2019 R.G., proposto da:

il Comune di Bibbona (LI), in persona del Sindaco pro tempore,

autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di

Delib. adottata dalla Giunta Municipale 5 novembre 2019, n. 146,

rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Pasquale Russo e dall’Avv.

Francesco Padovani, con studio in Firenze, elettivamente domiciliato

presso l’Avv. Sara Menichetti, con studio in Roma, giusta procura in

calce al ricorso introduttivo del presente giudizio;

– ricorrente –

contro

la “PARADISE S.r.l.”, con sede in Agliana (PT), in persona

dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Prof. Alessandro Giovannini, con studio in Livorno,

dall’Avv. Lorenzo Trombella, con studio in Pisa, e dall’Avv. Valerio

Cioni, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta

procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente

procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Toscana – Sezione Staccata di Livorno il 15 aprile 2019 n.

636/10/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 24 febbraio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Comune di Bibbona (11) ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana – Sezione Staccata di Livorno il 15 aprile 2019 n. 636/10/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2010 in relazione ad un’area adibita a campeggio, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti della “PARADISE S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno il 15 marzo 2017 n. 87/01/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la richiesta di accatastamento al N. C.E.U. dell’area adibita a campeggio non contenesse alcuna indicazione sulla relativa decorrenza. La “PARADISE S.r.l.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336 e 337, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 3, 5, 10 e 11, e della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che – ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’ICI – la denuncia di accatastamento (con particolare riguardo alla rendita) non potesse avere efficacia (in assenza di diversa indicazione) per gli anni precedenti alla richiesta di aggiornamento.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Nel caso di specie, stando agli accertamenti dei giudici di merito, la vicenda può essere ricostruita come segue. Con nota trasmessa il 31 ottobre 2014, il Comune di Bibbona (LI) richiedeva alla “PARADISE S.r.l.” di presentare un aggiornamento catastale con riguardo ad un’area adibita a campeggio, della quale essa era proprietaria, avendo rilevato un disallineamento tra il classamento catastale e la situazione effettiva del predetto immobile. Pertanto, con istanza depositata il 17 febbraio 2015, la “PARADISE S.r.l.” aveva intrapreso la procedura “DOCFA” dinanzi all’Ufficio Provinciale di Livorno dell’Agenzia del Territorio per l’accatastamento al N. C.E.U. in categoria “D/8” e l’attribuzione della rendita catastale di Euro 5.700,00. Indi, con avviso di accertamento n. 110/15 del 14 settembre 2015, il Comune di Bibbona (LI) aveva liquidato a carico della “PARADISE S.r.l.” l’ICI per l’anno 2010 nella misura di Euro 2.094,75 (con la conseguente maggiorazione delle sanzioni pecuniarie).

1.2 In base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, commi 1 e 2, la base imponibile dell’ICI era rappresentata dal valore degli immobili, che, per i fabbricati iscritti in catasto, era determinato mediante l’applicazione all’ammontare delle rendite catastali in vigore all’1 gennaio dell’anno in corso dei moltiplicatori indicati dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52.

1.3 Ora, la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336 e 337, ha stabilito che: “336. I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. Finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita (…). 337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1^ gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune”.

1.4 Ciò posto, si deve verificare se l’attribuzione della rendita catastale, in conseguenza dell’accatastamento al N. C.E.U. dell’area adibita a campeggio debba considerarsi operante – ai fini del calcolo dell’ICI – soltanto dall’1 gennaio 2014 (cioè, dall’anno della richiesta di aggiornamento catastale) ovvero dall’1 gennaio 2010 (cioè, dall’anno di presunta risalenza del disallineamento tra il classamento catastale e la situazione effettiva).

1.5 Secondo l’orientamento di questa Corte, la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336 e 337, è assolutamente chiaro nel far retroagire gli effetti fiscali delle rendite catastali attribuite con le modalità di cui al precedente comma, con due diverse alternative decorrenze: la prima, dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data a cui, nella richiesta inviata al proprietario dell’immobile, il Comune riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale; la seconda, al 1 gennaio dell’anno di notifica della predetta richiesta che non contenga alcuna indicazione sulla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 14 febbraio 2019, n. 4349; Cass., Sez. 6^-5, 18 luglio 2019, n. 19430; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27807).

1.6 Nè si deve confondere la data di aggiornamento del classamento catastale, che coincide con il giorno di inserimento in catasto della nuova identificazione dell’immobile e consiste nell’adeguamento del classamento catastale alla situazione effettiva, con la data di rilevazione della discrasia tra classamento catastale e situazione effettiva, che coincide con il giorno di mancata presentazione della denuncia di variazione catastale e costituisce il dies a quo per la risalenza ex tunc degli effetti fiscali.

Ad ogni modo, la decorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l’ICI, incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, a tenore del quale: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (…)”.

1.7 D’altra parte, l’indirizzo richiamato (anche in memoria) dall’ente impositore a sostegno delle proprie tesi – secondo cui, in tema di ICI, la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, n. 10126) – attiene alla diversa ipotesi in cui la variazione catastale sia ascrivibile ad un’iniziativa spontanea del contribuente, la quale non è riconducibile, per l’evidente eterogeneità, alla previsione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336 e 337, ove la variazione catastale è indotta da una precisa sollecitazione dell’ente impositore in conseguenza della constatazione della difformità del classamento catastale rispetto a sopravvenuti mutamenti della situazione effettiva, la cui epoca di risalenza – proprio in considerazione della pregiudizievolezza per il contribuente deve essere specificamente indicata ai fini della decorrenza retroattiva.

1.8 Dunque, si può ritenere che la Commissione Tributaria Regionale abbia fatto corretta applicazione del principio enunciato, decidendo nel senso della decorrenza degli effetti fiscali dell’accatastamento dall’anno (2014) della richiesta del Comune di Bibbona (LI), la quale non conteneva – come era possibile – alcuna indicazione con riguardo alla data di rilevazione della mancata presentazione della denuncia catastale.

2. In conclusione, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella misura complessiva di Euro 1.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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