Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13496 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. III, 03/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 03/06/2010), n.13496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.B.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ISOLE DEL CAPO VERDE 26 (Ostia Lido), presso lo studio dell’avvocato

DI BENEDETTO ALFONSO, che la rappresenta e difende, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.G., SOCIETA’ SAPA AUTOTRASPORTI PIC Soc. Coop.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18215/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 15.7.08,

depositata il 19/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 10 settembre 2009 D.B.M. R. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 19 settembre 2008 dal Tribunale di Roma, confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale.

La Fondiaria – Sai Assicurazioni S.p.A. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, P.G. e SA.PA: Societa’ Coop. a r.l. non hanno espletato attivita’ difensiva.

2 – Il ricorso e’ inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

E’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per Cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimita’.

In altri termini, il ricorrente per Cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. La ricorrente non ha ottemperato all’onere processuale sopra indicato con riferimento alla consulenza tecnica, posta alla base di entrambi i motivi di censura.

3. – In secondo luogo, i due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Con il primo motivo la D.B. denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ma la censura, sviluppata con argomentazioni che implicano esame degli atti e valutazioni di merito, cioe’ attivita’ precluse al giudice di legittimita’, non postula l’enunciazione di un principio di diritto basato sulla norma indicata e decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicabilita’ generalizzata.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Anche questa censura e’ basata su argomentazioni che attengono al merito ed e’ priva del momento di sintesi formulato secondo il paradigma sopra enunciato e necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare quali parti della sentenza impugnata e per quali ragioni presentino motivazione, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Premesso che l’art. 366 bis c.p.c. e’ tuttora applicabile ai ricorsi avverso provvedimenti pubblicati anteriormente al 4 luglio 2009, si osserva che le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non presentano elementi idonei a superare i rilievi della relazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

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