Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13496 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 02/07/2020), n.13496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27595/2018 R.G. proposto da:

Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, in persona del legale rapp.te

p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Ottaviano n. 42, presso

lo studio dell’avv. Bruno Lo Giudice, da cui è rapp.to e difeso

come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

– controricorrente all’incidentale –

Contro

Iucci Costruzioni S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,

elett.te domiciliato in Roma, al V.le Ippocrate n. 92, presso lo

studio dell’avv. Rosalba Genovese, unitamente all’avv. Antonio

Baldassarra, da cui è rapp.to e difeso, come da procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4533/8/18 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 26/6/2018, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8

gennaio 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano;

udito per il ricorrente l’avv. Bruno Lo Giudice;

udito per la controricorrente l’avv. Antonio Baldassarra;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’inammissibilità di quello incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 4533/8/2018, depositata il 26 giugno 2018, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni avverso la sentenza n. 83/5/15 della CTP di Frosinone, con condanna al pagamento delle spese di lite.

Il giudice di appello rilevava che la controversia aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo, ad istanza del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, del contributo di bonifica non pagato per l’anno 2013, e che la questione era stata già decisa, tra le stesse parti, con recenti sentenze specificamente indicate cui si riportava, non ritenendo di discostarsi da tali precedenti anche in considerazione del giudicato rilevato in una di esse, che valeva a maggior ragione nel giudizio in esame.

2. Avverso la sentenza di appello, il Consorzio proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 26 settembre 2018, affidato a due motivi.

3. La Iucci Costruzioni S.r.l resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, consegnato per la notifica il 24-10-2018, a cui il Consorzio resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza di motivazione della sentenza impugnata che, priva delle indicazioni delle ragioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione, si era limitata a richiamare quattro precedenti sentenze di altre sezioni della CTR;

2. con il secondo motivo lamenta un error in procedendo per la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rilevando che il rinvio per relationem a precedenti decisioni era stato effettuato senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle medesime conclusioni.

3. Il ricorso incidentale condizionato ha invece ad oggetto un unico motivo con cui la società contribuente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e del principio del giudicato esterno, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando di aver eccepito già nei giudizi di merito la formazione di un giudicato in relazione al medesimo contributo per le annualità dal 2004 al 2007.

4. Il primo motivo di ricorso risulta infondato.

4.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una omessa motivazione o di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

Nel caso di specie, va certamente esclusa la configurabilità del suddetto vizio in quanto il giudice di appello ha chiaramente illustrato le ragioni per cui ha inteso confermare la decisione di primo grado compiendo un rinvio per relationem a quanto deciso in precedenti sentenze intervenute tra le stesse parti ed al giudicato ivi rilevato.

5. Il secondo motivo va invece ritenuto inammissibile in quanto il Consorzio, a fronte di una sentenza fondata su una doppia ratio decidendi, quali l’effetto preclusivo del giudicato formatosi tra le parti ed il rinvio per relationem al decisum in precedenti sentenze, si è limitato a censurare solo i profili attinenti alla compiutezza della motivazione per relationem e non anche quelli relativi all’estensione del giudicato esterno.

5.1 Costituisce ormai orientamento consolidato che “Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. (Vedi Cass. n. 16314 del 2019; n. 18641 del 2017; n. 4293 del 2016; n. 7932 del 2013 e n. 3386 del 2011).

5.2 In ogni caso si ricorda che secondo un principio consolidato cui va data continuità “La motivazione “per relationem” della sentenza, ai sensi dell’art. 118 c.p.c., comma 1, disp. att., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l’utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni” (Vedi Cass. n. 2861 del 2019).

Tale struttura della motivazione è, invero, apertamente resa legittima dalla norma di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., la quale prevede, alla L. n. 69 del 2009, comma 1 novellato, che “la motivazione della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.

La possibilità del “riferimento a precedenti conformi”, così esplicitamente consentita, non deve intendersi limitata ai precedenti di legittimità, secondo un’istanza di tutela pervasiva della funzione nomofilattica, ma “si estende, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile, anche a quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni” (v. Cass. n. 17640 del 2016)

Nella specie la sentenza impugnata ha chiaramente recepito la motivazione dei precedenti citati, rendendoli parte integrante della decisione, sicchè era onere della parte impugnante fare oggetto di precisa analisi il corredo di argomentazioni che vi era inserito, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare – logicamente richiesto dal presupposto medesimo dell’operazione inclusiva – della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione.

Tale onere non risulta assolto, posto che nel ricorso non è formulata alcuna censura nei confronti della motivazione delle sentenze citate in motivazione dalla sentenza impugnata, nè di fatto le stesse sono state prese in considerazione in alcuna parte e sotto alcun profilo.

6. Per tutto quanto sopra esposto, assorbito il ricorso incidentale condizionato, il ricorso va rigettato.

6.1. Segue la condanna del Consorzio ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

6.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;

condanna il Consorzio ricorrente a pagare alla società contribuente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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