Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13495 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13495 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 25818-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – Società con socio
unico – in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

PROVITALI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato
COLETTA SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GUGLIELMO BENEDETTO, giusta mandato speciale a margine

Data pubblicazione: 29/05/2013

del controricorso;
– controricorrente
avverso la sentenza n.

7345/2010 della CORTE D’APPELLO

di ROMA del 30.9.2010, depositata il 26/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

PIETRO CURZIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IGNAZIO PATRONE.

consiglio del 04/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott.

Ordinanza

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il procuratore di Poste italiane spa ha depositato verbale di conciliazione della
controversia sottoscritto tra le parti il 19 luglio 2012.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 4 aprile
2013

Il ricorso per cassazione è stato proposto da Poste italiane contro la decisione della
Corte d’appello di Roma che ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto
di lavoro stipulato con Stefano Provitali.

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