Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13495 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33761/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con

sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore,

rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

sede in Roma, ove per legge domiciliate;

– ricorrenti –

contro

C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Rijli,

con studio in Reggio Calabria, elettivamente domiciliato presso

l’Avv. Bruno Chiarantano, con studio in Roma, giusta procura in

calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria il 12 aprile

2019 n. 1264/05/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 24 febbraio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorrono per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria il 12 aprile 2019 n. 1264/05/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella esattoriale per IVA ed IRAP relative agli anni 1998 e 1999, dopo l’estinzione dei precedenti giudizi per l’impugnazione dei prodromici avvisi di accertamento a causa della mancata riassunzione entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di C.G. e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria il 26 ottobre 2010 n. 705/08/2010, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il termine per la riassunzione dei procedimenti relativi agli avvisi di accertamento era scaduto il 23 giugno 2006, per cui la cartella esattoriale doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2008 e non poteva essere notificata l’11 dicembre 2009. C.G. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 45 e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente individuato il giorno iniziale di decorrenza del termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale, in relazione al decorso dei sei mesi per la riassunzione dei procedimenti relativi agli avvisi di accertamento dopo l’evento interruttivo, senza tener conto nel computo del differimento conseguente al periodo di sospensione feriale (di quarantasei giorni).

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Nel processo tributario, la mancata riassunzione del giudizio a seguito dell’interruzione dello stesso non determina la cessazione della materia del contendere, bensì l’estinzione per inattività delle parti, che può essere dichiarata anche d’ufficio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 45, comma 3 (Cass., Sez. 5, 16 novembre 2018, n. 29569) e comporta il venir meno dell’intero procedimento con la conseguente definitività dell’avviso di accertamento (Cass., Sez. 6-5, 23 novembre 2016, n. 23922; Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2018, n. 32276).

1.2 Nella specie, essendo stata dichiarata l’interruzione con ordinanza comunicata alle parti il 23 giugno 2006 e tenendo conto della sospensione feriale di quarantasei giorni dall’1 agosto 2006 al 15 settembre 2006, i processi tributari sugli avvisi di accertamento si erano estinti per mancata riassunzione il 6 febbraio 2007 (e non il 23 dicembre 2006), cosicchè il termine di decadenza D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ex art. 25, comma 1, lett. c, era scaduto il 31 dicembre 2009 (cioè, il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui gli avvisi di accertamento erano divenuti definitivi).

1.3 Nè si può dire che la questione dell’aggiunta della sospensione feriale nel computo del termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale sia stata sollevata per la prima volta dall’amministrazione finanziaria nel giudizio di legittimità, trattandosi, perciò, di un’eccezione tardiva.

Difatti, l’eccezione attinente al computo del termine di decadenza era stata proposta nel giudizio di prime cure ed era stata riproposta con specifico motivo di appello, sebbene si fosse individuato il dies a quo per determinare la definitività dell’avviso di accertamento con la dichiarazione di estinzione dei processo tributari e non si fosse tenuto conto del prolungamento derivante dall’addizione del periodo di sospensione feriale.

Per cui, l’esatto calcolo del termine di decadenza (anche con riguardo alla corretta individuazione del giorno di decorrenza) era rimesso alla cognizione del giudice, che ben poteva (e doveva) tener conto, anche d’ufficio, della sospensione feriale. 1.4 Dunque, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, computando il decorso del termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale dalla scadenza del termine semestrale per la riassunzione dei processi tributari dopo la dichiarazione di interruzione, che determinava – con la conseguente estinzione – la definitività dell’avviso di accertamento, senza l’aggiunta del periodo feriale di quaranta sei giorni, che comportava lo slittamento dell’estinzione all’anno successivo.

2. Dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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