Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13495 del 03/06/2010
Cassazione civile sez. III, 03/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 03/06/2010), n.13495
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ SPS DI POCHINI SARA, BALDINI PABLO E POCHINI SAMANTA SNC, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 2, presso lo studio
dell’avvocato DI GIROLAMO ALFREDO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MILANI MARCO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
LIBERTY FOR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2,
presso lo studio dell’avvocato NEGLIA SALVATORE, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale per atto Notaio Daniela Auricchio di
Scandicci del 25/11/09, rep. n. 40156 allegata in calce all’atto di
costituzione;
– resistente –
avverso la sentenza n. 784/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del
15/05/08, depositata il 18/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;
udito l’Avvocato Milani Marco, difensore dei ricorrenti che si
riporta ai motivi scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Neglia Salvatore, difensore della resistente che
insiste per il rigetto del ricorso;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che
aderisce alla relazione scritta.
La Corte, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 30 luglio 2009 la S.P.S. di Pochini Sara, Baldini Pablo e Pochini Samanta S.n.c. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata direttamente alla ricorrente il 26 settembre 2008, depositata in data 18 giugno 2008 dalla Corte d’Appello di Firenze, che, confermata la sentenza del Tribunale in ordine al rigetto della domanda di diminuzione del canone, l’aveva condannata a rimborsare alla Liberty For le spese di entrambi i gradi.
La societa’ intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1575, 1578 e 1375 c.c. La censura, che trattando delle caratteristiche di idoneita’ di un capannone ad uso artigianale produttivo, implica necessariamente esame degli atti e apprezzamenti di fatto, attivita’ riservate al giudice di merito, si conclude con un quesito che non postula l’enunciazione di un principio di diritto basato sulle norme indicate, ma chiede una valutazione in ordine alla sussistenza di vizi dell’immobile e di responsabilita’ del locatore.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La censura non contiene un momento di sintesi avente i requisiti sopra indicati e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali capi e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente o contraddittoria.
4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie; entrambe le parti (la S.r.l. Liberty For si era costituita in virtu’ di procura notarile) hanno chiesto d’essere ascoltate in Camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010