Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13495 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 02/07/2020), n.13495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CARBOCHEM s.r.l., in persona del Consigliere di amministrazione

delegato, sig.ra D.B.C., elettivamente domiciliata in Roma,

via Barberini 29 (studio legale Bettoni) e rappresentata e difesa,

per procura a margine del ricorso, dall’Avv. Fabrizio Busignani.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 36/49/2012 della Commissione

tributaria regionale della Lombardia, depositata il 26 marzo 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 dicembre 2019 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento, basato sugli studi di settore, relativo a IVA e IRAP dell’anno di imposta 2004, Carbochem s.r.l., in persona del Consigliere di amministrazione delegato, ricorre, affidandosi a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria della Lombardia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio e in riforma della prima decisione, favorevole alla contribuente, ha dichiarato la legittimità dell’atto impositivo;

in particolare, il Giudice di appello, ritenuta congrua la motivazione dell’avviso di accertamento, ha confermato tutti i rilievi operati dagli accertatori con riferimento all’imputazione dei contributi CEE sugli zuccheri, agli impianti inutilizzati e all’applicabilità dello studio di settore relativo al cluster “imprese di produzione di ausiliari dell’industria”. Accertava, ancora, la non congruità dei ricavi reiterata nel tempo;

il ricorso è stato avviato alla trattazione, ex art. 380 bis.1 c.p.c., in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 preliminarmente, va esaminata l’eccezione, svolta in controricorso dall’Agenzia delle Entrate, di inammissibilità del ricorso per invalidità della procura speciale rilasciata da soggetto (consigliere di amministrazione delegato) privo di poteri rappresentativi, laddove, secondo la prospettazione difensiva, ai sensi dello statuto della Carbochem s.r.l., la legale rappresentanza della Società e la facoltà di intraprendere azioni e di nominare avvocati era attribuita al Presidente del consiglio di amministrazione (che, infatti, aveva rappresentato la Società nei precedenti gradi di giudizio);

1.1 l’eccezione è fondata. In materia, può dirsi consolidato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui “in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l’obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l’irregolarità dell’atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l’efficacia del proprio operato” (cfr. tra le altre, Cass. n. 29563 del 30/09/2014; in precedenza, e in senso più restrittivo, in caso analogo a quello in esame, di consigliere delegato di società di capitali, cfr. Cass. n. 22101 del 25.10.2011);

in continuità, poi, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 4248 del 04/03/2016) hanno statuito che il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; tuttavia, qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l’onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacchè sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire (principio ribadito di recente da Cass. Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018 e da Cass. n. 6996/ 2019);

1.2. nel caso in esame, la ricorrente, pur essendole stato debitamente e ritualmente notificato il controricorso e pur avendo depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale, non ha minimamente contraddetto su tale eccezione preliminare, nè tanto meno ha fornito la prova dei poteri rappresentativi in capo al soggetto che ha conferito la procura;

2. ne consegue l’inammissibilità del ricorso;

3 le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della controversia e dell’attività difensiva spiegata.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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