Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13494 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/06/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 20/06/2011), n.13494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUARDAVACCARO FRANCESCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

LICEO SCIENTIFICO XXV APRILE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1669/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/12/2006 r.g.n. 1907/04;

udita lei relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 7 dicembre 2006, la Corte d’Appello di Firenze accoglieva parzialmente, limitatamente al regolamento delle spese processuali, il gravame svolto da G.S. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda diretta ad accertare il diritto, per l’anno scolastico 2004/2005, a conservare la sede d’insegnamento presso il Liceo scientifico XXV aprile di (OMISSIS).

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– il professor G. aveva promosso il giudizio dopo aver inutilmente richiesto al Centro Servizi Amministrativi (di seguito CSA) di (OMISSIS) che fossero tolti 2 punti di continuità per l’anno scolastico 2001/2002 alla professoressa F.;

– il CSA aveva comunicato che l’anzianità per l’anno scolastico 2001/2002 era stata riconosciuta in forza di sentenza del Tribunale di Pisa, n. 609 del 2002;

– il MIUR aveva prodotto copia della sentenza della Corte d’appello di Firenze (n. 372/2004), passata in giudicato, dalla quale si desumeva che, in contradditTorio con l’amministrazione scolastica, la F. aveva ottenuto l’accertamento del diritto alla scelta prioritaria, a norma della L. n. 104 del 1992, fin dall’anno scolastico 2001/2002 e che lo aveva esercitato presso il Liceo scientifico XXV aprile di (OMISSIS);

– con altra sentenza, passata in giudicato (App. Firenze n. 881 del 2005), anche nell’anno 2002/2003 la F. veniva preferita a G. per l’assegnazione della cattedra intera al liceo di (OMISSIS), sul presupposto che essa poteva giovarsi della L. n. 104 fin dall’anno scolastico 2001/2002.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva irretrattabile la portata delle precedenti decisioni e inammissibile la domanda di accertamento, proposta in luogo dell’intervento in causa e dell’opposizione di terzo, per contestare la portata del giudicato che la F., in separato giudizio in contraddittorio con l’amministrazione scolastica, aveva conseguito. La Corte accoglieva, invece, l’appello, limitatamente al capo della sentenza impugnata concernente il regolamento delle spese processuali.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Il Ministero intimato, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha resistito con controricorso. Il Liceo scientifico XXV aprile di (OMISSIS) è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c. e omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Si censura la sentenza impugnata per non aver attribuito efficacia di giudicato al dispositivo letto in udienza, nel giudizio tra F. e il MIUR, difforme dal dispositivo in calce alla sentenza pubblicata in quel giudizio. Si censura, inoltre, la decisione della corte di merito per l’omessa pronuncia in ordine alle circostanze che avevano precluso la partecipazione del G., quale interveniente volontario o terzo opponente, al procedimento intrapreso da F., a cagione della conoscenza del solo dispositivo letto in udienza, del cui contenuto non pregiudizievole non aveva ragione di dolersi.

6. Col secondo motivo di ricorso si la contraddittorietà della motivazione per aver la corte di merito posto in discussione l’esistenza del dispositivo letto in udienza e ampiamente motivato sui rimedi esperibili dal professor G..

7. Con i quesiti di diritto formulati in calce all’illustrazione dei motivi si chiede alla Corte di dire: a) se, in caso di procedimento secondo il rito del lavoro, in un giudizio fra parti che non hanno partecipato ad un precedente giudizio dal quale derivino per loro conseguenze giuridiche, debba prevalere il dispositivo che nel primo giudizio fu reso pubblico mediante lettura in udienza o quello, diverso dal primo, apposto alla sentenza; b) se un soggetto estraneo al giudizio cui il dispositivo di quel giudizio, reso pubblico mediante lettura in udienza, non reca pregiudizio, debba attivarsi per contrastare la sentenza recante un dispositivo diverso da quello letto in udienza; c) se il giudice di merito cui è sottoposta la questione dell’inefficacia della sentenza recante un dispositivo diverso da quello reso pubblico mediante lettura in udienza, debba rilevare d’ufficio la nullità e pronunciare la sua sentenza tenendo conto del dispositivo reso pubblico mediante lettura in udienza.

8. I due motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e ritenuti infondati.

9. E’ inammissibile, sotto il profilo dell’interesse ad agire, l’azione del terzo di mero accertamento del giudicato al fine di rimuovere la sentenza – per difformità tra il dispositivo letto in udienza, non pregiudizievole per il terzo, e il dispositivo in calce alla sentenza pubblicata asseritamente pregiudizievole -, atteso che, per un verso, per conseguire quest’ultimo obiettivo l’ordinamento appresta, a favore del terzo rimasto estraneo al giudizio nel quale la pronuncia sia stata resa, il rimedio dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1, e, dall’altro, la rimozione del giudicato non è possibile al di fuori dei rimedi impugnatori espressamente previsti (art. 395 c.p.c., n. 5) (v., ex multis, Cass. 6179/2009;Cass. S.U., 11092/2002).

10. Va poi ribadito il principio, già più volte affermato da questa Corte, secondo cui la soggezione anche del giudicato all’interpretazione non comporta che l’interpretazione medesima possa formare oggetto di autonoma azione di mero accertamento, poichè un’azione siffatta si porrebbe in insanabile contraddizione con la stessa ragion d’essere del giudicato che costituisce un punto di partenza imprescindibile, che non può essere rimesso in discussione come tale, ma solo in quanto si tratti di darvi esecuzione, o di trame comunque effetti giuridici nel processo stesso in cui si è formato ovvero in altro processo.

11. Inoltre, posto che alla base dell’azione di mero accertamento va ravvisato uno stato d’incertezza circa l’esistenza del diritto fatto valere in giudizio, l’azione di accertamento non è ipotizzabile ogni qualvolta il diritto risulta cristallizzato nella certezza del giudicato di cui si verrebbe inammissibilmente a chiedere al giudice di stabilire il senso ed il significato emettendo una pronuncia giurisdizionale, a sua volta suscettibile di passare in giudicato, venendosi ad instaurare una sequenza indefinita di accertamenti (ex multis, Cass. 12013/2005).

12. La sentenza impugnata, che ha ritenuto irretrattabile la portata delle precedenti decisioni e inammissibile la domanda di accertamento, proposta in luogo dell’intervento in causa e dell’opposizione di terzo, per contestare la portata del giudicato che la professoressa F., in separato giudizio in contraddittorio con l’amministrazione scolastica, aveva conseguito, è risultata adeguatamente e sufficientemente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici enunciati e si sottrae, pertanto, alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità.

13. In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, a favore della parte costituita. Nulla per il Liceo intimato che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge a favore della parte costituita.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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