Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13493 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17673/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con

sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore,

rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

sede in Roma, ove per legge domiciliate;

– ricorrenti –

contro

F.P.;

– intimato –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Campania il 29 novembre 2018 n. 1029/06/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 24 febbraio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorrono per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 29 novembre 2018 n. 1029/06/2018, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento in dipendenza di tre cartelle esattoriali relative ad IRPEF, IRAP ed IVA, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di F.P. e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il 20 dicembre 2016 n. 7892/06/2016. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che i crediti portati dalle cartelle esattoriali per le sanzioni pecuniarie siano soggetti alla prescrizione quinquennale. F.P. è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale per il diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie valga anche dopo la notifica della cartelle esattoriale.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 474 c.p.c. e ss. e dell’art. 2946 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver erroneamente ritenuto che i crediti portati da cartelle esattoriali con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivano nel termine quinquennale.

Ritenuto che:

1. Entrambi i motivi – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono infondati.

1.1 Secondo questa Corte, infatti, il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie soltanto ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato è assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati, mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 (in termini: Cass., Sez. Un., 10 dicembre 2009, n. 25790; Cass., Sez. 5, 26 febbraio 2019, n. 5577).

1.2 Nella specie, quindi, il giudice di appello ha correttamente applicato il principio enunciato, ritenendo che la maturazione della prescrizione quinquennale con riferimento ai crediti per sanzioni amministrative pecuniarie comportasse la tardività della successiva intimazione di pagamento.

2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese giudiziali, giacchè la parte vittoriosa è rimasta intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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