Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13493 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. III, 03/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 03/06/2010), n.13493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.F., C.B., in proprio e nella qualita’

di eredi del Sig. C.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GERMANICO N. 101, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

FRANCESCO MACRI’, rappresentati e difesi dall’avvocato ROMEO

VINCENZO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 62/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 3/05/07, depositata l’08/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 20 marzo 2009 C.F. e C.B. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 8 febbraio 2008 dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri, dichiarava il concorso di colpa nella verificazione del sinistro stradale del loro dante causa C. V. in misura del 30% e rideterminava l’entita’ del danno posto a carico solidale della Milano Assicurazioni e di L.G. P. e L.F..

La Milano Assicurazioni ha proposto ricorso incidentale tardivo (notificato il 29 aprile 2009) mentre i L. non hanno espletato attivita’ difensiva.

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso. Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – I ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In sintesi, assumono che il giudice di merito ha dichiarato il concorso di colpa del C. in virtu’ della posizione della motoape da lui condotta che risultava solo da quanto presunto dai Carabinieri ma che non era stata confermata dalle altre risultanze processuali.

Le argomentazioni a sostegno si snodano per quattro pagine che contengono ampi riferimenti alle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, ma sono prive del momento di sintesi necessario, oltre che per circoscrivere il fatto controverso, anche per specificare per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

Per completezza e’ opportuno osservare che sostanzialmente i ricorrenti assumono che la Corte territoriale ha travisato un fatto rilevante ai fini della decisione Ma (Cass. n. 17050 del 2007) la denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma semmai, ricorrendone i presupposti, di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile mentre quello incidentale tardivo (notificato oltre l’anno piu’ 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata) e’ inefficace in forza dell’art. 334 c.p.c., comma 2; sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara il ricorso principale inammissibile e il ricorso incidentale inefficace. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

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