Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13492 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 30/06/2016), n.13492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28026-2014 proposto da:

D.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

ACACIE 13 presso il CENTRO (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato

GIANCARLO DI GENIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE

AMATO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO DE

ROVO, SAMUELA PISCHEDDA, DANIELA ANZIANO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13

presso il CENTRO (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

DI GENIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE AMATO giusta

procura a margine del ricorso successivo;

– ricorrente successivo –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO DE

RUVO, SAMUELA PISCHEDDA, DANIELA ANZIANO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2577/2014 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA;

udito l’Avvocato Samuela Pischedda difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti del controricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Salerno, dopo avere riunito i relativi giudizi, ha accolto le seguenti opposizioni agli atti esecutivi proposte avverso l’ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. del Tribunale di Salerno in data 18 dicembre 2007 nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 2073/07 R.G.E.:

– opposizione avanzata dall’avv. Felice AMATO nei confronti dell’INPS e del Banco di Napoli s.p.a., per la mancata distrazione delle spese in favore del difensore del creditore procedente D.G.G.. Il Tribunale ha accolto il corrispondente motivo di opposizione ed ha dichiarato perciò illegittima l’ordinanza di assegnazione;

opposizione avanzata dal creditore procedente D.G.G. nei confronti dei medesimi opposti, per errata determinazione delle somme dovute in base al precetto intimato dal D.G.. Il Tribunale ha accolto i corrispondenti motivi di opposizione ed ha anche per questi motivi dichiarato illegittima l’ordinanza di assegnazione; il Tribunale ha quindi dichiarato non ripetibili le spese dei due giudizi di opposizione, ritenendo la carenza di qualsivoglia responsabilità per l’emissione del provvedimento contestato in capo agli opposti, per di più rimasti contumaci.

Avverso la stessa sentenza vengono proposti due distinti ricorsi per Cassazione, svolti con due motivi.

L’INPS si difende con distinti controricorsi.

I ricorsi, riuniti sotto l’unico numero di R.G. (28026/14) in quanto proposti avverso la stessa sentenza, presentano motivi identici, che perciò possono essere esaminati, con riferimento all’uno ed all’altro, nei termini che seguono.

1.- Con il primo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto secondo i ricorrenti, il Tribunale salernitano, disponendo per la compensazione delle spese di giudizio, ha fatto un cattivo uso del potere a lui concesso dall’art. 92 c.p.c., fornendone anche una motivazione illogica e contraddittoria.

1.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

Trattandosi di giudizi introdotti con ricorsi depositati prima del 4 luglio 2009, il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile è quello risultante dalla modifica apportata al testo originario dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), ai sensi del quale il giudice può compensare le spese se “concorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione” (cfr., da ultimo, Cass. n. 11284/15).

Il testo di legge, che è stato introdotto, in sostituzione di quello appena riportato, dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, si applica infatti ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore di tale ultima legge (L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1). Non sono perciò pertinenti le considerazioni ed i richiami giurisprudenziali riferibili esclusivamente a quest’ultimo testo (come la decisione di cui a Cass. S.U. n. 2752/12, a sua volta richiamata da Cass. n. 21808/14 riportata nei ricorsi).

Orbene, l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile, è stato rispettato. Infatti, sono esplicitati in motivazione i giusti motivi di compensazione (cfr. Cass. ord. n. 20324/10 ed altre).

Dato ciò, il riferimento, oltre che alla particolarità della vicenda, alla “carenza di qualsivoglia responsabilità” da parte degli opposti ed alla contumacia degli stessi opposti (sì da poter essere considerata espressione di un atteggiamento conciliativo: cfr. Cass. n. 17868/09) dà luogo ad una motivazione più che idonea a supportare la valutazione della sussistenza dei giusti motivi di compensazione.

2.- Col secondo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

2.1.- Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

Non vi è affatto omessa pronuncia sul regolamento delle spese poichè, come detto, queste sono state regolate mediante compensazione, lasciando quindi a carico della parte, pur vittoriosa, le spese anticipate.

2.2.- Non vi è violazione del principio della soccombenza espresso dall’art. 91 c.p.c., poichè questa si ha soltanto qualora la parte vittoriosa sia condannata a rimborsare le spese della parte soccombente, non anche quando il giudice addivenga ad una decisione di compensazione – che, per definizione, presuppone che la parte le cui spese vengono compensate sia quella infine vittoriosa, in tutto o in parte.

Il secondo motivo va perciò rigettato.

In conclusione, si propone il rigetto di entrambi i ricorsi”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

L’esame degli argomenti esposti nella memoria non offre elementi per modificare la proposta del relatore, soprattutto se si considera che le questioni oggetto di lite sono tali che ne sarebbe stata possibile la definizione anche in via stragiudiziale.

In conclusione, i ricorsi vanno rigettati.

Il già evidenziato modesto rilievo delle questioni oggetto di lite induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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