Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13492 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. III, 20/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ALPI 30, presso lo studio dell’avvocato SAMA’ CATERINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZARELLA BRUNO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO MARIO giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di NAPOLI, Sezione Quarta

Civile, emessa il 21/01/2009, depositata il 21/01/2009; R.G.N.A.C.

13378/1998;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 agosto 1999, n. 5857, dichiarava inammissibile l’appello, avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, proposto da F.A.M. (conduttrice) nei confronti di T.R. (locatore).

Su istanza di correzione di errore materiale, avanzata nel 2008 dai T., il Tribunale di Napoli – nel contraddittorio delle parti – il 21 gennaio 2009, depositava ordinanza di correzione nel senso che “laddove nell’epigrafe e nel dispositivo si legge F.A. M. si dovrà leggere F.M.A.”.

2. Con ricorso per cassazione (notificato al T. il 18 maggio 2009), F.M.A. impugna la sentenza del Tribunale di Napoli del 5 agosto 1999, n. 5857, come corretta dall’ordinanza di correzione dello stesso Tribunale in data 21 gennaio 2009, deducendo tre motivi di ricorso, corredati da quesiti. Il T. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

2. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza corretta è ammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: – non è soggetta a impugnazione, neppure con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., l’ordinanza che conclude il procedimento di correzione, in considerazione della natura non giurisdizionale, ma amministrativa dello stesso, e del carattere non decisorio dell’ordinanza; mentre, la sentenza corretta è impugnabile con lo specifico mezzo di impugnazione per essa previsto, il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione (art. 288 c.p.c., u.c.), al solo fine di verificare se, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di correzione, sia stato violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (da ultimo Cass. 14 marzo 2007, n. 5950).

Nella specie, il ricorso per cassazione è stato proposto nel termine lungo, decorrente dal deposito dell’ordinanza di correzione non notificata.

3. I tre motivi del ricorso sono inammissibili per molteplici ragioni.

La parte esplicativa dei motivi si limita a riportare massime di sentenze di legittimità; i quesiti che li concludono sono generici;

tutte le censure riguardano il procedimento di correzione, deducendo di non aver il Tribunale, in sede di correzione, considerato il difetto di legittimazione di chi aveva proposto tale istanza, con conseguente incompletezza del contraddittorio e di avere, lo stesso Tribunale, ammesso il deposito ed esaminato nuovi documenti.

Innanzitutto, non sono rispettati l’art. 366 c.p.c., n. 4 e l’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabili ratione temporis. Poi, i motivi sono inammissibili perchè denunciano errori procedurali che il giudice avrebbe commesso nel pronunciare l’ordinanza di correzione, e, quindi, perchè contengono denunce dell’ordinanza in sè e non anche in combinazione con la sentenza corretta.

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna F.M.A. al pagamento, in favore dell’Avv. Mario Russo, antistatario, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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