Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13492 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.A.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 221/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

30.1.09, depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza depositata il 17 febbraio 2009, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 1 dicembre 2005, ha dichiarato il diritto di D.L.A.R. all’assegno ordinario di invalidita’ a decorrere dal 1 aprile 2007, avendo il CTU nominato in secondo grado stabilito che rassicurata da tale data versava in uno stato di invalidita’ superiore a due terzi.

Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo con il quale ha denunciato violazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 a norma del quale qualora i requisiti per l’assegno ordinario di invalidita’ non risultino perfezionati alla data della domanda amministrativa, l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti realizzatisi nel corso del procedimento.

L’intimato non si e’ costituito.

Il ricorso e’ infondato.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 12270/2004, in tema di prestazioni assistenziali, hanno affermato che, ove il requisito sanitario non sussista al momento della domanda amministrativa ma si perfezioni nel corso del procedimento giurisdizionale, i benefici decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante, atteso che la L. n. 118 del 1971, art. 12 (pensione di inabilita’) e art. 13 (assegno mensile), nel disporre che la prestazione ha decorrenza “dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilita’”, si riferiscono al procedimento amministrativo, nel quale non e’ operante il principio della perpetuatio actionis, per cui la durata del processo non deve danneggiare chi ha ragione, non gia’ al procedimento giudiziario. La successiva giurisprudenza della Corte (vedi Cass. n. 14516/2007, n. 22412/2009), modificando il precedente orientamento, ha ritenuto tale principio applicabile, oltre che in materia di benefici assistenziali, anche ai procedimenti giudiziari per il conseguimento di prestazioni previdenziali. Cio’ perche’ il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18, il quale fissa la decorrenza del beneficio previdenziale dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa nel caso di sopravvenienza del requisito sanitario nel corso del procedimento, si riferisce al procedimento amministrativo, nel quale non opera il principio della perpetuatio actionis, e non al procedimento giudiziario.

A questo orientamento giurisprudenziale, cui si e’ attenuto la sentenza impugnata, il Collegio intende dare continuita’.

Il ricorso, di conseguenza, deve essere respinto. Nulla per le spese di questo giudizio, poiche’ l’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA