Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13491 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13491 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 1161-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
STANGARONE MARIA STELLA IMMACOLATA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 1, presso lo studio
dell’avvocato CERULLI IRELLI GIUSEPPE, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 29/05/2013

dall’avvocato CAVALLUCCI EUGENIO, giusta delega a margine del
controricorso;

– controrkorrente nonchè contro

80415740580;

intimato

avverso la sentenza n. 1553/2010 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 3.12.2010, depositata il 29/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARR1;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame dell’Inps e
confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva
accertato che la ricorrente, Maria Stella Stangarone, era invalida all’80°/0
e che la domanda era ammissibile in quanto finalizzata ad ottenere i
benefici contributivi previsti dalla legge n. 388 del 2000 (due mesi di
contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro prestato) seppur non
ancora richiesti.
In particolare la Corte territoriale ha accertato che si era formato il
giudicato sull’accertamento della percentuale di invalidità.

Ric. 2012 n. 01161 sez. ML – ud. 21-03-2013
-2-

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ha escluso che la ricorrente, che impugnava una revisione di una
invalidità già accertata, dovesse preventivamente presentare una
domanda amministrativa.
Ha confermato l’esistenza di un interesse ad agire della ricorrente in
sede di mero accertamento dello stato di invalidità potenzialmente

specificatamente indicati (benefici contributivi figurativi).
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps sulla base di un solo
motivo con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.
80 comma 3 della legge n. 388 del 2000, dell’art. 8 della legge n.
533/1973 e dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3
c.p.c..
Resiste la Stangarone con memoria.
Tanto premesso ritiene il Collegio di non condividere le conclusioni
alle quali perviene la relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380
bis cod. proc. cw.
E’ vero che l’art. 80 della legge finanziaria per il 2001 (L. 23
dicembre 2000, n. 388), nel dettare varie disposizioni in materia di
politiche sociali, ha previsto, al comma 4, che a decorrere dall’anno
2002, “agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta
un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro
categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915,
come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.
834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per
ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche
amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di
due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla

Ric. 2012 n. 01161 sez. ML – ud. 21-03-2013
-3-

produttivo di una serie di diritti allo stesso collegati e dalla ricorrente

pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al
limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.”
E’ altrettanto vero che la giurisprudenza ammette la possibilità
dell’azione di mero accertamento dello stato invalidante (Cass.. sez.
lav., 4 febbraio 2009, n. 2691).

beneficio è strettamente collegato al diritto ed alla misura del
trattamento di pensione, per cui può essere richiesto e riconosciuto
solo a questi fini e solo in sede di domanda di pensione,mentre il mero
riconoscimento della invalidità nella misura superiore al 74% da solo
considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto.
Ritiene la Corte che debba allora essere confermato l’indirizzo di
questa Corte sulla base del quale si è affermato che la tutela
giurisdizionale è tutela di diritti ed il processo, salvo casi eccezionali
predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento
del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili
e futuri. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di
mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che
costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un
diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo
nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza
(Cass, S.U. n. 27187/2006). A ciò si deve aggiungere che “l’interesse ad
agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma
anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del
giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione
della soluzione di possibili effetti pregiudizievoli per la parte, senza che
sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo
conseguire poiché il processo non può essere utilizzato solo in
Ric. 2012 n. 01161 sez. ML – ud. 21-03-2013
-4-

Tuttavia rispetto alla norma esaminata si deve osservare che il

previsione della soluzione in via di massima o accademica di una
questione di diritto in vista di situazioni future o meramente
ipotetiche” (cfr Cass. n. 2051/2011 ma anche Cass. n.27151/2009 ed
in senso conforme, tra le tante, Cass. n.9117/2003; Cass. n.
3905/2003; Cass. n. 10039/2002).

sentenza in relazione al motivo accolto, non essendo necessari ulteriori
accertamenti in fatto si può procedere alla decisione nel merito, ai sensi
dell’art. 384 c.p.c. e la domanda proposta con il ricorso introduttivo del
giudizio da Maria Stella Immacolata Stangarone, deve essere rigettata.
L’esistenza di orientamenti anche di merito non del tutto uniformi
giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo del
giudizio.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013

Il Presidente

Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va accolto e cassata la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA