Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13491 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 02/07/2020), n.13491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28195/2015 R.G. proposto da:

P.V.M., rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Cima Angelo e Colucci Pietro, con domicilio eletto presso l’Avv.

Palange Ida in Roma via Fabio Massimo n. 107, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise

n. 243/02/15, depositata il 2 settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

Che:

P.V.M. chiedeva il rimborso dell’Iva infrannuale per il terzo trimestre del 2007 in relazione ai costi sostenuti per la costruzione di un capannone ad uso rimessa dei automezzi agricoli impiegati nella coltivazione del fondo.

L’istanza era parzialmente rigettata dall’Agenzia delle entrate poichè l’area, pur utilizzata dalla contribuente per lo svolgimento dell’attività, era in comproprietà con il coniuge (titolare del 29% della stessa).

L’impugnazione era rigettata dal giudice di primo grado. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

La contribuente ricorre per cassazione con due motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19,30 e 34 per aver ritenuto parzialmente non inerente all’attività d’impresa l’immobile sull’assunto che, negli stessi limiti, l’immobile era stato edificato su terreni non di proprietà.

1.1. Il motivo è fondato.

Premesso che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte, che qui si intende ribadire, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d’impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sè, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (Cass. n. 450 del 11/01/2018; Cass. n. 3170 del 09/02/2018; Cass. n. 18904 del 17/07/2018), sulla specifica questione, della detrazione dell’Iva per i costi dei lavori (di manutenzione, ristrutturazione o, come nella specie, di costruzione) eseguiti su immobili di terzi utilizzati da impresa per la propria attività, sono intervenute le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11533 del 11/05/2018, che, sulla scorta dei ripetuti interventi della Corte di Giustizia (ex multis v. sentenza 28 febbraio 2018, in C-672/16, Imofloresmira) ha affermato che deve “riconoscersi il diritto alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima (…) non abbia poi potuto concretamente esercitarsi” (v. in precedenza con riguardo ai costi per la costruzione di un immobile su proprietà di terzi: Cass. n. 9502 del 12/04/2017).

L’utilizzazione in via esclusiva dell’immobile realizzato all’attività d’impresa, al di là del contratto di soccida prodotto dalla contribuente (e di cui la stessa CTR, pur svalutandone il rilievo, dà atto) che ne attesta indiscutibilmente il nesso funzionale, costituisce dato pacifico e riconosciuto dalla stessa Agenzia la quale, in ricorso, afferma trattarsi di circostanza “mai contestata”, essendosi limitata a negare parzialmente il rimborso “non sul presupposto che la P. abbia destinato parte del fabbricato ad uso privato e parte ai fini imprenditoriali, bensì sulla base della sola quota di possesso del 71% disconoscendo il 29 appartenente al coniuge”.

Ne deriva che il mancato riconoscimento del diritto di detrazione non è stato giustificato dalla carenza di strumentalità del bene e, dunque, dei costi per la sua realizzazione, ma solo per aver ritenuto che la titolarità parziale del bene costituisca limite negativo (in misura pari alla percentuale di proprietà altrui) al riconoscimento della strumentalità, mentre è requisito estraneo alla fattispecie normativa.

2. Il secondo motivo, con cui si denuncia, sul medesimo profilo, omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, resta assorbito.

3. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese, atteso il recente consolidarsi degli orientamenti della Corte, vanno integralmente compensate per l’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.

Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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