Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13490 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 30/06/2016), n.13490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12513-2015 proposto da:

ASSOCIAZIONE S.V., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI VALERI 1,

presso lo studio dell’avvocato MAURO GERMANI, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DITTA GIADIMA DI G.D.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZO 20, presso lo studio dell’avvocato MARCO

SQUICQUERO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO DI LELLO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1214/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Associazione S.V. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1214/2014, depositata il 26 marzo 2014 dalla Corte d’Appello di Milano, con la quale si confermava la condanna della ricorrente a versare alla ditta Giamida di G.d.M. la somma di Euro 12.500,00 per compensi professionali riducendo solo l’importo dovuto per le spese legali.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc civ., in quanto appare inammissibile.

I motivi di ricorso sono così formulati:

1) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c.;

2) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il decidere ex art. 360 c.p.c., comma 5.

Il primo motivo è inammissibile in quanto non soltanto nella rubrica ma poi anche nel corpo di esso non si denuncia in realtà, nè espressamente e neppure implicitamente ma intelligibilmente la violazione, da parte della decisione impugnata, di una qualche norma di legge: si contesta piuttosto, confusamente, che prima il tribunale e poi la corte d’appello abbiano ritenuto l’associazione S. V. inadempiente rispetto alle sue non meglio precisate obbligazioni, in merito ad una manifestazione non meglio indicata, le cui carenze organizzative sarebbero state invece a carico della ditta d.M.. Si tratta di contestazioni in fatto, in sè inammissibili e oltretutto assolutamente generiche, tali da non contenere neppure una esposizione benchè sommaria sufficientemente comprensibile dei fatti di causa.

La seconda censura, relativa al vizio di motivazione, fa riferimento ad una più ampia nozione di vizio di motivazione non più vigente al momento del deposito del ricorso e pertanto è anch’essa inammissibile.

Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile”. Non è stata depositata memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni in fatto e in diritto cui è prevenuta la relazione.

Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Liquida le spese legali in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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