Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13490 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.29/05/2017),  n. 13490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27768-2015 proposto da:

INTESA SANPAOLO SPA, quale incorporante di SAN PAOLO IMI SPA, in

persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

MARIA TOSI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.E., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

contro

CO.RO., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 3835/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza n. 3835/2015 del 18 maggio 2015, la Corte di Appello di Napoli, per quello che ancora interessa in questa sede, dichiarava l’improcedibilità del gravame proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a. nei confronti di R.G. e lo rigettava nei confronti di A.E., + ALTRI OMESSI

che, successivamente, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 9024/2001, avevano cassato con rinvio la sentenza di appello, riconoscendo tuttavia il diritto dei pensionati al mantenimento del regime perequativo aziendale, ove cessati dal servizio prima del 31 dicembre 1990 e limitatamente al periodo 1.1.1994 – 26.7.1996;

che la Corte di appello di Napoli, nel giudizio di rinvio, aveva riconosciuto il diritto dei pensionati (tra cui gli odierni intimati o i loro danti causa) a conservare il suddetto regime perequativo aziendale relativamente al periodo 1.1.1994-26.7.1996, condannando per l’effetto la Sanpaolo Imi S.p.A. (incorporante del Banco di Napoli S.p.A.) alla corresponsione dei relativi aumenti di pensione e la pronuncia era stata confermata da questa Corte con decisione n. 19937 del 19 maggio 2004 – 6 ottobre 2004 (che si era limitata ad una modifica della statuizione solo nella sola parte concernente il regime degli accessori), con conseguente formazione del giudicato;

che la Corte territoriale, nella decisione ora impugnata, aveva ritenuto improcedibile il gravame proposto dal R. (e da altri) non essendo stata prodotta in giudizio la prova dell’avvenuta notifica dell’appello e, nel merito, irrilevante ai fini della regolamentazione dei rapporti tra le parti lo ius superveniens costituito dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 in ragione dell’intervenuto giudicato escludendo, altresì, che la base di computo delle prestazioni per il periodo successivo potesse essere depurata degli incrementi erogati in virtù del regime perequativo poi abrogato, ciò sulla base del criterio di calcolo definitivamente accertato con riguardo agli anni 1994/1996, il cui risultato era destinato a stabilizzarsi anche per gli anni successivi;

che per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Intesa Sanpaolo s.p.a. (quale incorporante di Sanpaolo Imi s.p.a.) prospettando tre motivi di ricorso;

che l’ A., + ALTRI OMESSI

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 331 e 435 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3) per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato improcedibile il gravame proposto da R.G. benchè l’appello fosse stato già ritualmente notificato al litisconsorte necessario R.C. (entrambi quali eredi di R.R. e della moglie C.A. deceduti nelle more del giudizio) laddove avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’attuale ricorrente;

– con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ” (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) per omessa pronuncia sul motivo di appello che censurava la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto le pretese differenze perequative anche a favore degli attuali intimati, pensionati che già avevano risolto ogni rapporto con la società mediante la capitalizzazione del trattamento integrativo evidenziandosi: che con la domanda era stata chiesta la condanna della società al pagamento delle somme relative al periodo dal 1 luglio 2003; che, quindi, i ricorrenti chiedevano l’accertamento del loro diritto a mantenere il trattamento perequativo previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del gennaio 1983 e maturato alla data del luglio 1996 nei ratei di pensione successivi al luglio 2003; che, però, l’aver chiesto ed ottenuto la capitalizzazione del trattamento pensionistico facendo venir meno il diritto alla pensione comportava necessariamente anche il diritto al trattamento perequativo, ai sensi dell’art. 1197 c.c. stante il consenso espresso alla capitalizzazione nelle missive con le quali la stessa era stata richiesta; che, inoltre, i pensionati che avevano richiesto ed ottenuto la capitalizzazione della pensione avevano stipulato un accordo con il quale l’originaria prestazione pensionistica mensile era stata sostituita con una nuova obbligazione avente ad oggetto l’erogazione di un importo in somma capitale con l’intento di estinguere la prestazione pensionistica medesima e tale accordo novativo, quindi,.aveva comportato l’estinzione, ex art. 1230 c.c., della prestazione pensionistica mensile con conseguente infondatezza di ogni pretesa concernente l’obbligazione originaria, esercitata successivamente alla novazione medesima;

– con il terzo motivo la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1197, 1230 e 1362 c.c.” (in relazione all’art. 360 c.p.p., n. 3) per erronea interpretazione dell’art. 47 Statuto Fondo Pensione per il Personale del Banco di Napoli per le ragioni esposte nel primo motivo;

che il primo motivo è fondato in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, anche in sede di rinvio, deve disporre l’integrazione del contraddittorio, a norma dell’art. 331 c.p.c., nei confronti di tutti gli eredi (Cass. n. 6296 del 19/03/2014; Cass. n. 1202 del 19/01/2007) ragion per cui, una volta rilevata la mancata notifica del gravame a R.G. la Corte territoriale avrebbe dovuto non dichiarare improcedibile l’appello, bensì disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto una volta verificata la ritualità della notifica del gravame alla litisconsorte R.C.;

che pure il secondo motivo è fondato non avendo l’impugnata sentenza detto alcunchè in merito al motivo di appello che censurava sia pure in subordine – la decisione del tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto le pretese differenze perequative anche a favore degli attuali intimati, pensionati che già avevano risolto ogni rapporto con la società mediante la capitalizzazione del trattamento integrativo;

che la fondatezza del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo;

che, pertanto, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, l’impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e

rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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