Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13490 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. III, 20/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

GRAZIANI ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati LACERENZA

LUCIO, COLUCCI ANGELO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore Delegato, legale

rappresentante pro tempore, Avv. F.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato

BALIVA MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato PANICO CARMELO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.N.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 37/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

Sezione Civile, emessa il 27/01/2009, depositata il 19/02/2009;

R.G.N. 623/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato COLUCCIO ANGELO;

udito l’Avvocato BALIVA MARCO per delega Avvocato PANICO CARMELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Consap spa – quale gestore del fondo di garanzia per le vittime della strada – agiva in rivalsa nei confronti di F. C. e di C.N. chiedendone la condanna al pagamento di quanto corrisposto (circa L. 18 milioni) a O. B., quale risarcimento dei danni patiti come trasportata, nel sinistro stradale causato dal motociclo di proprietà di F., condotto dal figlio N., minorenne all’epoca dei fatti. La domanda veniva rigettata dal Tribunale di Matera per intervenuta prescrizione del diritto azionato.

In accoglimento dell’appello proposto dalla società, la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile la domanda nei confronti di C.N. e la accoglieva nei confronti di F. (sentenza del 19 febbraio 2009).

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione C.F. con cinque motivi, corredati da quesiti. La Consap spa si difende con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

2. La Consap spa eccepisce l’inammissibilità del ricorso per essere la copia notificata dello stesso sottoscritta, anche nella parte relativa alla autentica del mandato, da uno solo degli avvocati, nonostante la procura abbia conferito incarico congiunto a due avvocati, senza l’espressa previsione di poteri esercitagli anche disgiuntamente dai difensori.

2.1. L’eccezione, logicamente preliminare, va rigettata.

Dagli atti risulta che il ricorso originale è sottoscritto da entrambi gli avvocati e che la firma per il conferimento della procura è autenticata da entrambi.

Non rileva che nella copia notificata la firma sia una soltanto perchè la controparte è posta in grado di verificare l’originale.

Comunque, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno soltanto dei due o più difensori muniti di procura, quando il ministero difensivo sia loro affidato dalla parte senza l’espressa volontà di esigere l’espletamento congiunto dell’incarico atteso che, ai sensi dell’art. 1716 cod. civ., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell’atto se la delega non richieda l’azione congiunta”. (a partire da Sez. Un. 17 luglio 2003, n. 11188; Cass. 11 giugno 2008, n. 15478).

3. Il ricorso è inammissibile.

In tutti i motivi di ricorso manca l’intestazione o rubrica; non sono indicate le norme di diritto su cui si fondano, neanche nella parte esplicativa, se si eccettua il generico richiamo all’art. 2947 cod. civ. (nelle argomentazioni del secondo e quarto motivo e nel quesito del terzo); mai il motivo è rapportato alla griglia di censure previste dall’art. 360 cod. proc. civ..

In tale situazione, non è dato capire, con la necessaria precisione imposta dalla critica vincolata richiesta per poter ricorrere alla Corte di legittimità, quali sono le censure inequivocabilmente svolte nei confronti della sentenza impugnata. Nè, i quesiti generici che concludono i motivi sono utili a tal fine.

Pertanto, il ricorso è inammissibile per la violazione dell’art. 360 c.p.c., dell’art. 366 c.p.c., n. 4 e dell’art. 366-bis cod. proc. civ., questi ultimo come modificati o aggiunti dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis.

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna C.F. al pagamento, in favore della Consap spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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