Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13490 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 03/06/2010), n.13490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’

ANTONINO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del

15/11/07, depositata il 17/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonina;

udito l’Avvocato Pellicano Antonino, difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso e

la trattazione in P.U.;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. DESTRO Carlo che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 17 gennaio 2008 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione proposta da P.R. nei confronti del Ministero dell’interno avverso la decisione del Tribunale di Crotone, che aveva dichiarato l’inammissibilita’ della domanda dalla stessa proposta, avendo ritenuto la mancanza della indicazione, da parte della ricorrente, del titolo in base al quale aveva agito in giudizio per rivendicare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle prestazioni economiche di invalidita’ civile riconosciute ad un soggetto diverso, P.A..

Il giudice del gravame ha osservato che il libretto nominativo rilasciato dal Ministero, nel quale la P.R. era indicata come rappresentante della titolare dell’indennita’ di accompagnamento, documento sul quale la P.R. aveva fondato la censura avanzata contro la decisione di primo grado, integrava soltanto una delega alla riscossione,in luogo della P.A., dei ratei della prestazione riconosciuta a costei, ma non abilitava la prima ad agire in giudizio per reclamare diritti spettanti all’altra, beneficiaria della indicata prestazione assistenziale.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P. A., formulando quattro motivi.

Il Ministero intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Alla relazione la ricorrente ha replicato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, cosi’ rubricato “Illegittimita’ difetto di motivazione e travisamento di un fatto controverso decisivo per il giudizio – Erroneita’ manifesta (art. 360 c.p.c., n. 5)”, deduce che sulla questione di legittimazione attiva della P.R., quale rappresentante legale, non si era formato alcun contraddittorio tra le parti, non avendo l’Amministrazione sollevato alcuna contestazione in proposito, per cui la ricorrente in primo grado non aveva potuto esercitare il proprio diritto di difesa.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e difetto di motivazione, e critica la sentenza impugnata per non avere considerato le annotazioni riportate sul libretto nominativo di pagamento, che chiaramente indicavano nella P. R. la qualita’ di rappresentante legale della P.A., invalida civile, minore di eta’ all’epoca della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (31 gennaio 1996), essendo essa nata il 31 gennaio 1979: la indicata qualita’, si sottolinea in ricorso attribuisce al rappresentante legale anche la legittimazione processuale ad agire in giudizio per conto del rappresentato.

Il terzo motivo, nel denunciare violazione dell’art. 320 c.c. e dell’art. 77 c.p.c., addebita al giudice del merito di aver tralasciato che la P.R. era il genitore esercente la potesta’ sulla figlia minore P.A. e conseguentemente rivestiva la qualita’ di rappresentante legale della stessa.

Il quarto motivo, che denuncia pure violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. unitamente a “difetto assoluto di motivazione – contraddittorieta’ manifesta”, assume che il libretto nominativo di pagamento della prestazione assistenziale, ove si afferma essere la P.R. rappresentante legale della figlia A. P., costituisce “prova documentale incontestabile fino a querela di falso”; il giudice del merito, pur avendo rilevato l’esistenza del documento allegato in atti, ha pero’ in modo contraddittorio concluso per il difetto di prova sulla rappresentanza legale della P.R..

Il ricorso non puo’ essere accolto.

Sulla base di quanto risultante dagli atti di causa, oltre che dalle deduzioni della medesima ricorrente, si e’ osservato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. che l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 12 febbraio 2004 era stato proposto con ricorso depositato il 12 febbraio 2005 dalla P.R. quando la figlia P.A., nata il (OMISSIS), aveva da tempo raggiunto la maggiore eta’. Attese tali risultanze si e’ percio’ richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15783 del 28 luglio 2005, secondo cui qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo (quale appunto quello del raggiungimento della maggiore eta’ da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante, evento coincidente con quello verificatosi nella fattispecie esaminata nella pronuncia ora indicata) intervenga nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione e tale evento non venga dichiarato ne’ notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e cio’ alla luce dell’art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volonta’ del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato ne’ notificato.

Nel ricorso per Cassazione, del resto, si sostiene che la P. R. aveva agito in giudizio in prime cure quale rappresentante legale della figlia minore P.A., per cui non vi e’ dubbio che il gravame interposto quando costei era da tempo divenuta maggiorenne, proviene da soggetto non legittimato.

Ed a nulla rileva che nell’atto di appello – il cui esame e’ consentito a questa Corte essendo qui dedotto un vizio in procedendo – l’appellante P.R. avesse richiamato a supporto della dedotta qualita’ di rappresentante legale della P.A. oltre alla circostanza della minore eta’ di costei, un provvedimento di interdizione della stessa, che ove effettivamente sussistente e sempreche’ la P.R. fosse stata nominata tutrice della interdetta, avrebbe comportato il potere della prima di rappresentare in giudizio la seconda.

Di siffatto provvedimento, che implica la perdita della capacita’ processuale della persona dichiarata interdetta e che se non revocato determinerebbe la nullita’ della procura speciale rilasciata dalla P.A. per il presente giudizio di legittimita’, non vi e’ traccia nella sentenza impugnata, ove anzi il giudice del gravame, nell’escludere la rappresentanza legale della P.R. per affermare che la stessa aveva soltanto una delega alla riscossione, per conto della figlia, in relazione ai ratei della prestazione assistenziale spettanti a quest’ultima, sottolinea che la stessa si trovava in condizioni “personali” tali da renderle oltremodo difficile recarsi all’ufficio postale per il pagamento dell’indennita’ di accompagnamento, ma nulla aggiunge sull’incapacita’ di agire della stessa.

Alla stregua delle considerazioni svolte nella relazione, condivise dal Collegio, e di quelle ulteriori innanzi riportate non hanno alcuna rilevanza le censure mosse con i quattro motivi, ne’ le deduzioni contenute nella memoria.

In particolare, e’ inconferente il richiamo fatto in memoria al principio giurisprudenziale elaborato da Cass. 14 dicembre 2004 n. 23291, in base al quale il difetto di legittimazione processuale del genitore che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non piu’ soggetto alla potesta’ genitoriale in quanto divenuto maggiorenne, puo’ essere sanato in ogni stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali gia’ compiuti, per effetto della costituzione in giudizio da quest’ultimo operata manifestando, in modo non equivoco, la propria volonta’ di sanatoria.

Infatti, la Corte territoriale nel rigettare l’appello della P.R. si e’ riferita alla mancanza per costei della legitimatio ad causam, non essendo essa, quale mera delegata alla riscossione dei ratei della prestazione riconosciuta alla figlia, titolare del potere di promuovere il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, sulla base di fatti in astratto idonei fondare il diritto fatto valere in giudizio, vizio che non e’ evidentemente sanabile da una ratifica del soggetto che avrebbe dovuto agire in giudizio.

Il ricorso va percio’ rigettato, senza che si debba provvedere al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA