Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13490 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 02/07/2020), n.13490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22947/15 R.G. proposto da:

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli

avv.ti Cimetti Maurizio e Ricci Sante, con domicilio eletto presso

lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Delle Quattro Fontane, n.

161;

– ricorrente –

contro

C.L., nata a Palermo il 13 ottobre 1963

– intimata –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Lombardia n. 608/29/15 depositata in data 23 febbraio 2015

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

Fatto

RILEVATO

Che:

Equitalia Nord s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese che aveva accolto il ricorso proposto da C.L. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) – con la quale l’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento di maggiore IRPEF per l’anno 2008 – sul presupposto che la notifica fosse inesistente perchè non effettuata dai soggetti qualificati indicati dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

La Commissione regionale della Lombardia, confermando la sentenza impugnata, rilevava che la notifica, effettuata a mezzo del servizio postale, doveva considerarsi inesistente, perchè, sebbene fosse stata consegnata ad un familiare convivente, l’agente notificatore non aveva provveduto a spedire la cd. “raccomandata informativa”, ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; dichiarava, quindi, assorbiti tutti i restanti motivi.

Avverso la suddetta decisione ricorre Equitalia Nord s.p.a., affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

La contribuente e l’Agenzia delle Entrate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Preliminarmente va rilevato che il contraddittorio risulta ritualmente instaurato nei confronti dell’intimata.

Infatti, sebbene la originaria notifica del ricorso per cassazione fosse nulla, e non inesistente, perchè eseguita al domicilio eletto dalla contribuente in primo grado, essendo la stessa rimasta contumace in grado di appello (come chiarito da Cass. Sez. U, ord. interlocutoria n. 10817 del 29 aprile 2008 e ribadito da Cass., ord. n. 11485 del 11/5/2018), tale vizio può intendersi sanato dalla rinnovazione, con effetto ex tunc, della notifica eseguita presso la residenza anagrafica della contribuente (in Olgiate Olona, via Kennedy JF n. 23) in data 17 dicembre 2015, perfezionatasi in data 22 dicembre 2015, con la consegna dell’atto a mani di familiare convivente (marito), come emerge dall’avviso di ricevimento depositato, unitamente al ricorso in rinnovazione, da Equitalia Nord s.p.a.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunciando violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 112 c.p.c., lamenta che il giudice di merito, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, ha ritenuto inesistente la notifica della cartella esattoriale per omessa spedizione della cd. “raccomandata informativa”, pur avendo la Caruso eccepito esclusivamente la inesistenza della notifica perchè svolta direttamente dall’Agente della Riscossione ed in difetto di relata di notifica.

3. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e L. n. 890 del 1982, art. 14, sostiene che la notifica della cartella esattoriale deve essere considerata valida anche con il semplice invio in plico chiuso mediante spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritto dal “destinatario o da persona di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda” o dal portiere dello stabile, senza l’adempimento di ulteriori formalità.

Essendo incontestato che la notifica, nel caso di specie, era stata eseguita a mezzo del servizio postale mediante consegna ad un familiare convivente, la stessa era valida ed efficace.

4. Con il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., contesta alla Commissione regionale di non avere considerato che la notifica era stata eseguita ai sensi della disposizione normativa richiamata in rubrica, e non ai sensi dell’art. 140 c.p.c., che disciplina la notifica in caso di irreperibilità relativa.

5. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., evidenzia che la contribuente non aveva mai negato di avere ricevuto la cartella di pagamento, tanto cheaveva proposto tempestivo ricorso, per cui, anche laddove si fosse ritenuto che la notifica fosse affetta da irregolarità, la Commissione regionale non avrebbe potuto dichiarare la nullità della notifica per avere l’atto raggiunto lo scopo cui era destinato.

6. La prima censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

6.1. I motivi dell’opposizione alla cartella di pagamento si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice di merito che fondi la decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi (Cass. n. 20003 del 27/7/2018; con riguardo ad avviso di accertamento Cass. n. 8387 del 20/9/1996).

6.2. Posto ciò, la ricorrente, non trascrivendo nel ricorso per cassazione il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in ossequio al principio di autosufficienza, non consente a questa Corte di verificare quali specifiche doglianze la stessa abbia prospettato e se la decisione impugnata, esorbitando dai limiti del thema decidendum, abbia annullato la cartella sulla base di un vizio non ritualmente dedotto.

7. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

Nella specie è pacifico, perchè costituente oggetto di specifico accertamento di fatto compiuto dai giudici di appello, che l’agente della riscossione ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento a mezzo servizio postale, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e che l’atto è stato consegnato ad un familiare convivente.

Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. n. 603 del 1972, art. 26, comma 1 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti in essa indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne – con un atto (l’avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico – l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. n. 14327 del 19/6/2009; Cass. 11708 del 27/5/2011; Cass. n. 6395 del 19/3/2014; Cass. n. 25128 del 26/11/2014; Cass. n. 23511 del 18/11/2016; Cass., ord. n. 12083 del 13/6/2016; Cass. n. 29022 del 5/12/2017; Cass., ord. n. 4275 del 21/2/2018; Cass., ord. n. 8086 del 3/4/2018).

7.1. La legittimità costituzionale del citato art. 26, comma 1, è stata affermata da ultimo dalla Corte Costituzionale con sentenza del 23 luglio 2018, n. 175, la quale ha osservato preliminarmente “come il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, affermando che “la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (sentenze nn. 90 del 2018 e n. 281 del 2011). In questo contesto, l’agente della riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo. E’ questa particolare funzione svolta dall’agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione “diretta” delle cartelle di pagamento”.

Ha inoltre rilevato che “la semplificazione insita nella notificazione diretta”, consistente nella mancanza della relazione di notificazione di cui all’art. 148 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 3 e nella mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cd. CAN), anche se comporta uno scostamento rispetto all’ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, viene comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1.

La Corte Costituziore ha peraltro precisato che, sebbene non sia prevista la relata di notifica “diretta”, ” c’è il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo”. Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere), non costituisce nella disciplina della notificazione, nonostante tale obbligo valga indubbiamente a rafforzare il diritto di difesa del destinatario dell’atto, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto”.

Ha pure affermato che, per colmare lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell’atto, colui che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva per causa a lui non imputabile possa chiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione.

7.2. Considerato che, nel caso in esame, non si verte in ipotesi di irreperibilità cd. “relativa” e che la contribuente non ha disconosciuto di avere ricevuto la cartella di pagamento, risulta evidente che la notifica nelle mani di “persona di famiglia” non richiedeva il successivo inoltro della raccomandata all’interessato.

7.3. Deve, parimenti, escludersi che si possa parlare di inesistenza della notificazione.

Infatti, in tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016; Cass. Sez. U, n. 14916 del 20 luglio 2016).

7.4. Di conseguenza, anche laddove si volesse ipotizzare la sussistenza di un vizio comportante la nullità della notifica, quest’ultima dovrebbe comunque considerarsi sanata ex art. 156 c.p.c. a seguito della tempestiva proposizione dell’originario ricorso in opposizione ad opera della contribuente, per raggiungimento dello scopo dell’atto.

8. In conclusione, va dichiarato inammissibile il primo motivo e vanno accolti i restanti motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie i restanti motivi; cassa la sentenza ipugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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