Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1349 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 25/01/2010), n.1349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

F.O.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte n. 16/2007/14 depositata il 2/7/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 2/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da F.O. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Novara n. 532/02/1998 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irpef 1996.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 2/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 384 c.p.c.. La CTR, in sede di rinvio, avrebbe omesso la applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte con sentenza 3631/1986.

La censura appare fondata. Questa Corte, a seguito di ricorso dell’Amministrazione finanziaria, con sentenza n. 3631/2006, con riferimento alla fattispecie in esame, ha affermato ” è giurisprudenza consolidata di questa Corte, costituente vero e proprio diritto vivente, e che si ribadisce e a cui si da continuità anche in questa sede, quella (sent. n. 3582 del 2003) a termini della quale l’indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l’ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d’acconto, atteso che, secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 911, artt. 6 e 16, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente; che è comunque onere del contribuente, dimostrare che l’indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che esso ha carattere risarcitorio, perchè costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, (Cassazione, sentenza n. 18369 del 2005); che, in relazione al secondo motivo di ricorso, questa Corte (nella sentenza n. 10185 del 2003) ha del pari affermato che tali somme, percepite dal lavoratore a titolo di transazione della controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per illegittimo licenziamento, sono imponibili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6, comma 2, e art. 48 e soggette a tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. i) del D.P.R. medesimo, indipendentemente, quindi, dalle modifiche apportate alla lett. a), dello stesso art. 16, dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 32, convertito in L. 22 marzo 1995, n. 85; che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa C.T.R., per un nuovo esame della causa (e per il governo delle spese della presente fase) svolto alla luce dei principi di diritto sopra enunciati�.

Tali principi non sono stati applicati dalla CTR con la sentenza impugnata laddove ha affermato che l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, ha natura risarcitoria …. Trattasi di erogazione di tipo non reddituale causato dal fatto illecito del datore di lavoro.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.

Consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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