Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1349 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. I, 22/01/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8045/2019 proposto da:

A.Y., elettivamente domiciliato in Brescia, Via Moretto, 70,

presso lo studio dell’Avv. Luca Zuppelli, che lo rappresenta e lo

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi, 12, Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e

difende.

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 09/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di revocazione proposta dal cittadino (OMISSIS) A.Y. avverso il Decreto n. 6880 del 2018 del 29/5/2018 a mezzo del quale il Tribunale di Ancona respingeva la domanda di protezione internazionale. Il ricorrente, previa sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, ha censurato l’omessa valutazione di un contratto di lavoro e di una busta paga, a seguito del loro inoltro in altro fascicolo telematico.

Le motivazioni addotte al provvedimento di diniego constano nel fatto che l’errore revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, inerisce ad un errore risultante “dagli atti o documenti della causa”, relativo cioè ad un fatto probatorio ritualmente prodotto in giudizio. Diversamente, nel caso di specie, la citata documentazione lavorativa non è stata sottoposta all’esame del Collegio a seguito di un errore imputabile alla parte.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero. Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Le censure dedotte dal ricorrente hanno ad oggetto esclusivo il primo provvedimento del Tribunale di Ancona (n. 6880/18), ossia quello impugnato per revocazione dinnanzi allo stesso giudice e non il secondo provvedimento che ha negato la revocazione (n. 1851/2019), impugnato in questa sede di legittimità. Infatti, i motivi di ricorso attengono unicamente al diniego della protezione internazionale ed umanitaria, nessuna menzione è fatta delle disposizioni che soprintendono alla disciplina dell’istituto della revocazione (artt. 395 c.p.c. e segg.). Più precisamente, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e, da ultimo, solleva questione di legittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, per violazione degli artt. 77 e 111 Cost..

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso poichè i motivi sollevati non presentano alcuna pertinenza specifica al “decisum” della sentenza impugnata e, pertanto, non rientrano nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha affermato che i motivi di ricorso devono presentare, a pena di inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quella impugnata (Cass., Sez. V, n. 17125/2007; Cass., Sez. I, n. 15952/2007).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non sono ripetibili le spese processuali dal controricorrente in quanto l’atto non contiene difese pertinenti al giudizio di revocazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA