Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1349 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 22/01/2020), n.1349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26874/2018 proposto da:

M.S.A., elettivamente domiciliato in Faenza, alla Via XX

Settembre n. 29, presso lo studio dell’avvocato Patrizia Bortoletto,

che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al

ricorso,

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 578/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2019 da Dott. SCORDAMAGLIA IRENE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza publicata il 27 febbraio 2018, ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città in data 17 agosto 2016, che aveva respinto il ricorso presentato da M.S.A., cittadino del Bangladesh, contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento della protezione sussidiaria, e, in subordine, della protezione umanitaria.

A motivo della decisione la Corte territoriale ha rilevato come non ricorressero i presupposti di nessuna delle misure tutorie invocate. In particolare, quanto alla protezione sussidiaria, ha evidenziato come le fonti qualificate consultate (rapporto EASO 2017) escludessero che le condizioni delle prigioni del Bangladesh fossero tali da esporre la popolazione carceraria a trattamenti inumani o degradanti, di modo che il richiedente, che aveva riferito di temere di essere punito nel paese di origine per essere coinvolto nell’incendio colposo del proprio negozio, non correva alcun rischio di danno grave facendo ritorno in Bangladesh; nè, d’altro canto, le stesse fonti davano conto dell’esistenza, nel detto Paese, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno, sia pure di matrice terroristica. Quanto alla protezione umanitaria ha osservato, che pur a volere riconoscere situazioni di criticità di natura politico – economica e sociale nel Paese di origine, le stesse non erano comunque tali da integrare i seri motivi umanitari che giustificavano il riconoscimento della protezione minore, tanto più che il richiedente non aveva allegato alcuna personale condizione ai vulnerabilità.

2. Il ricorso per cassazione consta di un solo motivo, che denuncia:

I. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge, in relazione al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 5, comma 6, in combinato disposto con gli artt. 2 e 32 Cost., art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, 11 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, sul rilievo che la Corte censurata avrebbe eluso l’obbligo di cooperazione istruttoria, che incombe sulle autorità decidenti, avendo verificato la situazione della regione di provenienza del richiedente sulla base di una sola fonte qualificata di informazione, senza compulsarne altre idonee a dimostrare l’esistenza di un contesto di violenza e discriminazione esistente in Bangladesh; situazione tale da ridondare anche in pregiudizio dei diritti primari del richiedente. Nondimeno, l’estrema indigenza economica – allegata dal ricorrente che nel suo paese aveva subito oltre che la distruzione della propria casa, anche la perdita dell’attività economica ivi esercitata – sarebbe tale da integrare i seri motivi umanitari, atteso che l’aspirazione ad un livello di vita dignitosa costituisce diritto umano fondamentale, certamente conculcato in caso di rimpatrio anche in ragione dell’instabilità politica e sociale esistente in Bangladesh, ed invece suscettibile si essere realizzato in Italia attraverso l’intrapreso percorso di integrazione lavorativa.

3. L’intimato Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è infondato.

4.1. La prima delle censure promiscuamente articolate nell’unico motivo di impugnazione deduce un vizio non censura bile con il ricorso per cassazione.

Va sottolineato, infatti, che la delibazione circa l’esclusione – alla luce del report Easo 2017 citato in sentenza dell’esistenza in Bangladesh di un sistema giudiziario e penitenziario tale da esporre al pericolo di trattamenti inumani gli imputati di reati comuni e i detenuti e di una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, è frutto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato esclusivamente nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Donde, poichè il suddetto vizio non è stato formalmente denunciato, nè, d’altronde, è stato, comunque, dedotto alcun fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, suscettibile, ove considerato, di condurre ad una decisione differente, essendo state richiamate, piuttosto, soltanto fonti diverse rispetto a quelle compulsate dal giudice dell’impugnazione, le censure sviluppate sono inammissibili, in quanto dirette a sollecitare una riedizione del giudizio di merito.

4.2. La seconda delle censure spiegate è, invece, infondata.

Per la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo Paese di provenienza, ma a peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali (Sez. 6, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700; Sez. 6, Ordinanza n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648).

Ne viene che, poichè il rilievo di erronea valutazione comparativa tra la situazione esistente in Bangladesh e lo sforzo di integrazione nel tessuto sociale dello Stato italiano, intrapreso dal ricorrente, è stato articolato senza nulla allegare nè in ordine a specifici profili di fragilità individuali, nè in ordine al mancato godimento in patria del minimun di diritti fondamentali garantiti ad ogni persona umana, la doglianza che se ne fa portatrice deve essere respinta. Inoltre, ai fini del riconoscimento del presidio tutorio minore non rileva l’allegazione del fatto di svolgere attività lavorativa, quando questa non denoti un effettivo radicamento in seno al paese ospitante.

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto a titolo di spese poichè l’intimato non si è costituito in giudizio. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, non essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA