Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1349 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1349 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA
sul ricorso 23279 – 2013 proposto da:
CERSAL SRL, FONDERIE MORA GAVARDO SPA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SISTINA, 42, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAOLO CORLETTO;
– ricorrenti contro

BANCA ARNER ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in
RnmA,

VA PANA

RICCARDO

RAMPIONI,

– 11
chP

lo

-‘l?, 1 –

mvvmmmtm

r. 9.1-,-TreerlId

unitamente all’avvocato FABIO VOLPE;
ulAc- controricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 19/01/2018

contro

e
FONDERIE MORA GAVARDO SPA 03150380982, elettivamente
domiciliató in ROMA, VIA SISTINA, 42, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, che ló rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAOLO CORLETTO;

avverso la sentenza n. 2001/2013 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 15/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale condizionato;
udito l’Avvocato GALOPPI Giovanni,

difensore dei

ricorrenti che si riporta agli atti depositati;

– controricorrenti all’incidentale –

Esposizione del fatto
11 16 gennaio 2009 la Banca Arner spa stipulò con Cersal srl ( poi srl
Castings ed infine Fonderie Mora Gavardo spa, in prosieguo FMG) un

contratto di “assistenza professionale”, che aveva ad oggetto un incarico
relativo ad un c.d. “Modulo 1” ed un distinto incarico, riguardante una
serie di prestazioni comprese nel c.d. “Modulo 2″.

I

Il Modulo 1 consistente nell’elaborazione di un business plan, era stato
pacificamente adempiuto dalla banca ed il relativo corrispettivo di
20.000,00 € era stato versato.
Il Modulo 2 aveva invece ad oggetto ” il supporto nella realizzazione del
processo di acquisizione della Fonderie F.11i Mora e nel reperimento della
necessarie fonti di finanziamento, per il quale era stato pattuito un
corrispettivo di 250.000,00 € oltre iva, per un importo complessivo di
300.000,00 €.
Banca Arner, sul presupposto di aver adempito anche a tale incarico,
otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di FMG per il pagamento del
relativo corrispettivo.
Avverso detto decreto proponeva opposizione FMG la quale deduceva la
nullità della clausola n.1) del su menzionato contratto di assistenza
professionale ed in genere dell’intero contratto per l’estrema incertezza
dell’obbligazione dedotta.
In particolare FMG assumeva che l’effettiva ragione del contratto
atteneva agli aspetti finanziari dell’operazione, come reso evidente dalla
clausola n.3) del contratto, che aveva definito il corrispettivo delle
attività del Modulo 2 con il termine di “commissione di successo”,
sospensivamente condizionato alla stipula di un accordo vincolante

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avente ad oggetto ogni finanziamento concesso al committente ( o ad
altre società all’uopo coinvolte o costituite per la gestione
dell’operazione) da Banche ed altri soggetti, sotto qualsiasi forma ( i.e.

fido di cassa, mutuo, finanziamento a breve, medio o lungo termine,
mezzanine financing ).
L’opponente deduceva che non poteva ritenersi verificata la condizione
sospensiva per il solo fatto che FMG aveva potuto usufruire di un
finanziamento soci ed era stata beneficiaria di una fideiussione rilasciata
da un istituto di credito.
Aggiungeva che, non solo Banca Arner non aveva eseguito le prestazioni
di cui al Modulo 2, ma anche la redazione del documento di analisi delle
Fonderie F.11i Mora era stata del tutto carente, tanto che non era stato
possibile coinvolgere nell’operazione investitori istituzionali, con
conseguente domanda di risarcimento dei danni a carico della Banca
Arner.
Il Tribunale di Milano, disattesa l’eccezione di nullità del contratto,
rigettava l’opposizione di FMG e la sua domanda riconvenzionale di
risarcimento dei danni, condannando l’opponente al pagamento in favore
di Banca Arner dell’ulteriore importo di 4.855,00 € ex art. 96 cpc.
La Corte d’Appello con la sentenza n.2001/2013 pubblicata il 15 maggio
2013 confermava integralmente la sentenza impugnata.
La Corte territoriale rilevava anzitutto che in forza del contratto del 16
gennaio 2009 il pagamento del compenso di cui al “Modulo 2” era
subordinato a due condizioni:
1) la realizzazione dell’iniziativa di FMG di acquisizione di Fonderie
F.11i Mora, attraverso uno degli strumenti alternativamente indicati

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come eventi alla clausola 3 del contratto, vale a dire la cessione di
quote della società F.11i Mora; la cessione di quote della medesima
società, la cessione di ramo d’azienda ovvero un’operazione di

aumento del capitale;
2) la stipula di un “accordo vincolante” avente ad oggetto ogni
finanziamento concesso alla committente da banche o altri soggetti,
in qualsiasi forma.
Sulla base di un riepilogo cronologico degli eventi, a partire dall’
offerta di acquisto del ramo di azienda di Fonderie F.11i Mora da parte
di FMG (allora Castings) del 3 giugno 2009, la condizione sub 1)
risultava verificata, con la sottoscrizione, in data 19 agosto dello
stesso anno, del contratto di affitto avente ad oggetto il medesimo
ramo di azienda.
La condizione sub 2) doveva invece ritenersi integrata, se non dal
finanziamento soci della FMG, certamente dalla concessione della
fideiussione prestata da Banca Carige in favore della creditrice F.11i
Mora, in relazione al pagamento del canone di affitto, che FMF si era
impegnata a corrispondere, per tre anni, nel quadro della complessa
operazione che doveva portare all’acquisizione della Fonderie F.11i
Mora.
Ad avviso della Corte territoriale, la concessione della fideiussione
rappresentava un momento essenziale, sul piano finanziario, per il
successo del progetto, attesa la rilevanza che la garanzia fideiussoria
di Carige assumeva rispetto alla certezza del pagamento dei canoni.
Affermava, infine, che del tutto giustificata era la condanna di FMG
ex artt. 96 cpc, non già avuto riguardo alla ragioni di opposizione, ma

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in relazione alla domanda risarcitoria da questa proposta e ritenuta
pretestuosa.
Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso FMG spa e

CERSAL srl, quest’ultima in qualità di cessionaria dei diritti
derivanti dalla presente controversia, con quattro motivi.
Banca Arner ha resistito con controricorso, ed ha altresì proposto
ricorso incidentale condizionato, con un motivo, cui FMG e CERSAL
resistono con controricorso.
Tutte le parti hanno altresí depositato memorie ex art. 378 codice di
rito.
Considerato in diritto
Conviene premettere che Banca Arner non ha prestato il proprio
consenso all’estromissione di FMG spa ai sensi e per gli effetti dell’art.
111 cpc.
Ciò posto, con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1362 , 1363 e 1366 c.c. , in relazione all’art.
360 n.3) codice di rito, censurando la sentenza impugnata per aver
affermato che si fosse avverata la condizione indicata come evento ii
della clausola n.3) del contratto, ed aver ritenuto, in particolare, che la
stipula di un contratto di affitto di azienda integrasse la fattispecie
concordata dalle parti di cessione di azienda, istituto del tutto diverso che
ha ad oggetto il trasferimento, a titolo definitivo, del diritto di proprietà
dell’azienda.
Il secondo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt.
2557 e ss. c.c., dell’art.12 Preleggi, nel punto in cui la sentenza ha
qualificato il contratto di “affitto di azienda” come “cessione di azienda”.

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I motivi, che in virtù dell’intima connessione, vanno unitariamente
esaminati, sono inammissibili per carenza di decisività, in quanto non
colgono la ratio della sentenza impugnata.

Dalla stessa cronologia degli eventi, quali ricostruita dalla Corte
territoriale, risulta che la FMG ( allora Castings srl) presentò, il 3 giugno
2009, offerta di acquisto del ramo di azienda, laddove il successivo
contratto di affitto costituí un passaggio procedurale strumentale alla
successiva acquisizione dell’azienda medesima; e ciò sulla base di prassi
ricorrente in ambito di procedure concorsuali, che prevede l’acquisto in
via definitiva dell’azienda all’esito di un periodo di affitto da parte dello
stesso offerente , previa approvazione della proposta da parte dei
creditori ed eventuale omologazione giurisdizionale della stessa.
Quanto, infine, alla dedotta violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. si osserva
che l’interpretazione del contrato costituisce un accertamento di fatto
riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per
violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione , fermo restando
che il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso
assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione
delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e
sistematici (Cass. 16181/2017).
Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione logica,
coerente ed adeguata, ha ritenuto che nell’accezione di accordo
vincolante di cui alla clausola n.3) della convenzione rientrasse la
conclusione del contratto di affitto di azienda, in quanto strumentale e
preordinato al successivo acquisto dell’azienda medesima, ferma la

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successiva formalizzazione della cessione all’esito dell’omologa del
concordato.
A fronte di tale valutazione, che tiene conto della peculiarità delle

procedure concorsuali, nel cui ambito fu attuata la convenzione per cui è
causa, la contestazione proposta dalla ricorrente si limita a prospettare
una possibile diversa lettura interpretativa dell’accordo, ma non
evidenzia elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione
ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di
interpretazione del contratto è riservata ( Cass.15471/2017).
Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363 e
1366 c.c., in relazione all’art. 360 n.3) cpc, per avere la sentenza
impugnata ritenuto come avverata la condizione indicata come evento iv
del contratto a seguito della stipula della fideiussione tra Banca Carige e
Fonderie F.11i Mora, in relazione al pagamento dei canoni di affitto del
ramo di azienda che FMG si era impegnata a corrispondere per tre anni
nel quadro della complessiva operazione che doveva portare
all’acquisizione della fonderia suddetta.
La ricorrente rileva anzitutto che la fideiussione fu stipulata tra la banca
Carige e la Fonderie F.11i Mora e non con FMG: l’estraneità di FMG al
contratto di fideiussione ne escluderebbe la riconducibilità alla nozione di
“finanziamento”, considerato dalle parti nel contratto del gennaio 2009.
La fideiussione, inoltre, non integrerebbe una forma di finanziamento,
ma un mezzo di garanzia, anche perché costituita da un impegno assunto
da una banca nei confronti di terzi, a fronte di una controgaranzia resa dal
richiedente alla banca stessa.

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Secondo la prospettazione delle ricorrenti, inoltre, la fideiussione era
strumentale al contratto di affitto di azienda ( quale garanzia per il
pagamento dei canoni) , ma nulla aveva a che vedere con l’acquisto del

ramo di azienda.
La Corte avrebbe infine violato il canone ermeneutico dell’art. 1366 c.c.
essendo evidente la contrarietà a buona fede di un’interpretazione che
preveda una commissione di successo di 300.000,00 € a fronte della
concessione di una fideiussione dell’importo di 500.000,00 €.
Pure tale motivo è infondato.
La Corte territoriale ha infatti interpretato la clausola negoziale n. 3 nel
senso di ricomprendere nell’ampia nozione di finanziamento utilizzata
dalle parti – “ogni finanziamento concesso al Committente … in
qualunque forma (e.g. fido di cassa, mutuo, finanziamento a breve ,
medio e lungo termine, mezzanine ,financing)” – anche la prestazione
della fideiussione bancaria in oggetto, che, seppure costituita in favore
della Fonderie F.11i Mora, doveva ritenersi prestata nell’interesse di
FMG.
E ciò, sul rilievo, da un lato che le parti non avevano inteso fare
riferimento ad una nozione strettamente tecnica di finanziamento,
dall’altro che la concessione della garanzia bancaria in oggetto
rappresentava un momento essenziale, su un piano finanziario, per il
buon esito dell’operazione, complessivamente considerata.
Tale assunto, in quanto fondato su motivazione, logica coerente ed
adeguata si sottare al sindacato di legittimità.
Nell’interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di
merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni

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ermeneutici o vizio di motivazione, il richiamo, contenuto nell’art. 1362
c.c. , alla comune intenzione delle parti, impone, come già evidenziato, di
estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici ( Cass.

16181/2017).
La comune intenzione dei contraenti, infatti, dev’essere ricercata
partendo certamente dal senso letterale delle parole, da verificare peraltro
alla luce dell’intero contesto negoziale ai sensi dell’art. 1363 c.c., nonché
ai criteri d’interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e
volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato
dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e
ad escludere – mediante comportamento improntato a lealtà ed a buona
fede – interpretazioni deponenti per un significato in contrasto con gli
interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione
negoziale (Cass. 7927/2017).
Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell’art. 3 DM 17 febbraio 2009 n.29 Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari (di
cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385) – il credito di firma , nozione cui viene
comunemente ricondotta la fideiussione, costituisce una attività di
concessione di finanziamento.
Non vale ad escludere la finalità di finanziamento della fideiussione
bancaria il fatto che essa sia stata concessa in favore della società
concedente , in quanto essa risulta in ogni caso prestata nell’interesse
dell’affittuaria e strumentale a rafforzarne la posizione, con risultato
analogo ad un finanziamento diretto, garantendo la concedente
sull’effettivo pagamento dei canoni.

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Né risulta che le parti avessero specificamente pattuito che il
finanziamento dovesse essere necessariamente preordinato al pagamento
del corrispettivo dell’azienda, quanto piuttosto che costituisse, come

ritenuto dalla Corte territoriale, elemento indispensabile e strettamente
connesso alla cessione definitiva.
Del pari infondata la lamentata violazione del canone di cui all’art. 1366
c.c., fondata peraltro su un elemento che non risulta prospettato nel
giudizio di appello, vale a dire la sproporzione tra compenso pattuito
(250.000,00 €) ed ammontare della fideiussione.
Si osserva al riguardo che l’ammontare del compenso pattuito non deve
essere valutato in relazione al valore della fideiussione, ma a quello
dell’operazione di acquisizione complessivamente considerata, pari a
11.500.000,00€.
Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 132
cpc, deducendo la assoluta contraddittorietà della motivazione della
sentenza impugnata in relazione al fatto che, da un lato il giudice di
appello aveva espressamente rilevato che la “success fee” era subordinata
all’acquisizione in proprietà di Fonderie F.11i Mora, dall’altro aveva
ritenuto sufficiente la conclusione di un contratto di affitto di azienda.
Il motivo è destituito di fondamento.
Come già evidenziato, la Corte territoriale ha chiaramente individuato il
contratto di affitto concluso il 19 agosto 2009, preceduto dall’offerta di
acquisto del 3 giugno 2009, come una modalità attraverso cui fu
realizzata la cessione dell’azienda, che costituiva una delle condizioni cui
era subordinato il pagamento della success fee.

9

Non sussiste infatti la dedotta mancanza o contraddittorietà della
motivazione, attesa la logicità e coerenza dell’iter logico posto a

La reiezione del ricorso principale implica assorbimento del ricorso
incidentale condizionato.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna le ricorrenti in solido alla refusione delle spese del presente
giudizio che liquida in 9.700,00 € , di cui 200,00 € per rimborso spese
vive, oltre a rimborso forfetario spese generali, in misura del 15 % ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2017
Il Presidente

il F

Roma,

Giudiziarie
ERI
N CANCELLERIA

119 GEN. 2018

fondamento della statuizione impugnata.

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