Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1349 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29468/2014 proposto da:

Q.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI

31, presso lo studio dell’avvocato OTTAVIO RICCARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FURIO ARTONI giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del Curatore

fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALI PARIOLI 49/H,

presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO GRANATA giusta procura speciale allegata in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Q.A., D.N.G., QU.SA.,

R.P.A., D.N.C.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELI,0 di MILANO, emessa il

23/09/2014 e depositata l’1/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. Q.S. ha proposto ricorso per cassazione contro il Fallimento (OMISSIS) s.r.l., Q.A., D.N.G., Qu.Sa., R.P.A. e D.N.C., sia avverso l’ordinanza del 1 ottobre 2014, con cui, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello da esso ricorrente proposto avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Varese del 5 settembre 2013.

p.2. Ha resistito al ricorso con controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.r.l., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

p.3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 168 del 2016, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. Parte ricorrente ha inviato memoria a mezzo PEC, ma, non essendo prevista tale forma di deposito nel processo di cassazione, il deposito è irrituale ed il contenuto della memoria non può essere considerato.

Considerato quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) p.3. Il ricorso, affidato a cinque motivi, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

p.4. Il ricorso è stato notificato l’8 dicembre del 2014 ed il ricorrente non ha allegato se l’ordinanza ex art. 348 bis, gli sia stata comunicata e quando.

Tuttavia, a seguito di richiesta formulata dalla cancelleria di questa Corte a quella della Corte di Appello di Milano, quest’ultima ha precisato con un messaggio di posta elettronica che l’ordinanza venne comunicata alle parti costituite ed in particolare al ricorrente il 1 ottobre 2014 ed ha trasmesso le attestazioni telematiche delle avvenute notificazioni, dalle quali la circostanza effettivamente si riscontra.

Ne segue che, essendo stata effettuata al ricorrente la comunicazione del deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il ricorso avrebbe dovuto notificarsi entro i sessanta giorni da detta comunicazione e, dunque, entro il 30 novembre 2014. Poichè quel giorno cadeva di domenica, il termine risultava prorogato al successivo lunedì 1 dicembre 2014.

Infatti, l’art. 348 ter c.p.c., sebbene con riferimento all’impugnazione della sentenza di primo grado, prevede che l’esercizio del diritto di impugnazione avvenga in primo luogo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 ha ammesso una limitata impugnabilità dell’ordinanza di cui all’art. 348 bis c.p.c., ed è stato già affermato che quel termine riguarda anche l’eventuale impugnazione di detta ordinanza (Cass. (ord.) n. 18827 del 2015).

Ne segue l’evidenza della tardiva proposizione del ricorso”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquemilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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