Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13489 del 30/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 30/06/2016), n.13489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14603-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore
Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO
KIRKER 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PROCACCINI, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10774/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 15/07/2014, depositata il 10/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Costituito il contraddittorio camerate sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di C.D., con un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 10774/23/14, depositata il 10 dicembre 2014, che ha accolto, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso del contribuente.
La CTR, in particolare, ha affermato l’efficacia del “giudicato”, derivante dalla pronuncia (resa dalla medesima CTR) sul ricorso proposto dalla AC spa avverso l’avviso di accertamento emesso a carico della società medesima, sul reddito da partecipazione del contribuente.
Il contribuente resiste con controricorso e deposita memoria illustrativa.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4), censurando la sentenza di secondo grado per aver fondato la pronuncia di annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti del socio, sull’errato presupposto che la sentenza (la n. 1360/51/14 depositata il 7.2.2014) emessa nei confronti della società fosse passata in giudicato.
Il motivo di impugnazione deve ritenersi fondato.
La CTR ha infatti annullato l’accertamento nei confronti del socio di una società di capitali attribuendo efficacia vincolante, alla stregua del c.c. “giudicato esterno”, su una pronunzia che, a parte ogni altra valutazione sulla portata della stessa, non risulta ancora passata in giudicato ed avverso cui l’Agenzia risulta aver proposto ricorso per cassazione, tuttora pendente (RG n. 21731/14).
E’ questa la principale ratio della sentenza impugnata, assorbente ogni ulteriore valutazione, di carattere incidentale, pure contenuta nella sentenza medesima, onde non appaiono meritevoli di accoglimento le deduzioni contenute nel controricorso, secondo cui l’Agenzia non avrebbe specificamente censurato tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016