Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13489 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.29/05/2017),  n. 13489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25992-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato-

avverso la sentenza n. 3028/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 23 aprile 2015, la Corte di Appello di Roma in parziale riforma della decisione del primo giudice, dichiarava in diritto di B.G. all’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1 marzo 2009 condannando l’INPS al pagamento in suo favore dei relativi ratei, oltre interessi nonchè alle spese di lite liquidate in Euro 1.400,00 per il primo grado ed Euro 2.415,00 per l’appello con distrazione in favore del procuratore antistatario, ponendo definitivamente a carico dell’istituto le spese di consulenza tecnica d’ufficio;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il B. affidato ad un unico motivo;

che l’INPS è rimasto intimato;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il B. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. ribadendo le argomentazioni di cui al ricorso;

che il Collegio ha. deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e art. 336 c.p.c., comma 1, nonchè art. 2909 c.c. e art. 334c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere la Corte di Appello liquidato le spese di primo grado in Euro 1.400,00 nonostante il primo giudice – compensandole per la metà e liquidando la restante parte in Euro 800,00 – le avesse implicitamente determinate in Euro 1.600,00, così erroneamente operando una riduzione su una statuizione che era passata in giudicato in mancanza di gravame sul punto da parte dell’INPS;

che il motivo è manifestamente infondato in quanto il B. aveva impugnato la sentenza di primo grado chiedendone la riforma e relativamente alla decorrenza della prestazione riconosciuta e con riferimento alla disposta parziale compensazione delle spese ragion per cui nessun giudicato poteva dirsi formatosi su quest’ultimo punto sicchè la Corte di Appello, nel procedere alla liquidazione per intero delle spese relative al giudizio innanzi al Tribunale ben poteva rideterminarle anche in misura diversa da quella ritenuta dal primo giudice (Cass. n. 23226 del 14/10/2013; Cass. n. 26985 del 22/12/2009; Cass. n. 15483 del 11/06/2008; Cass. n. 13059 del 05/06/2007; Cass. n. 11491 del 16/05/2006) nè può fondatamente sostenersi che la liquidazione delle spese da parte della Corte territoriale sia stata più sfavorevole rispetto alla statuizione di primo grado avendole poste per intero a carico dell’INPS a fronte della compensazione parziale disposta in prime cure;

che, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.p., n. 1 (Cass. SU n. 7155/2017);

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo l’INPS rimasto intimato;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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