Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13489 del 20/06/2011
Cassazione civile sez. III, 20/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato PAYNE MONICA,
rappresentato e difeso dall’avvocato BARRACANO ALESSANDRO giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BIPIELLE GESTIONE CREDITO SPA E PER ESSA ALLA SUA PROCURATRICE
TIEPOLO FINANCE 2 SRL (OMISSIS), in persona dell’Avvocato D.
M.B., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso
CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCESCO TORRE e D’ERCOLE STEFANO;
EFIBANCA ENTE FINANZIARIO INTERBANCARIO SPA (OMISSIS), in persona
del Presidente e legale rappresentante pro – tempore Dott. M.
A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA ALBANI
12/A, presso lo studio dell’avvocato STAJANO Ernesto, che la
rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2807/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,2
Sezione Civile, emessa l’11.02.2009, depositata il 07/09/2007; R.G.N.
4847/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/05/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato GIANMARIA PIERLUIGI (per delega Avv. STAJONE
ERNESTO);
udito l’Avvocato TORRE FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per improcedibilità, nel merito
rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. C.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Efibanca e la la s.p.a. Bipielle Società di Gestione del Credito, quale mandataria con rappresentanza della Tiepolo Finance 2 s.r.l, avverso la sentenza del 7 settembre 2007, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato, nella contumacia dell’Efibanca e nell’intervento dell’altra società quale cessionaria del credito oggetto di lite, inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Napoli sull’opposizione da essa proposta avverso un decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto dalla Efibanca.
1.1. Le due società intimate hanno resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ritiene superfluo riferire dei motivi sui quali si fonda il ricorso, attesa la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità dello stesso formulata dalla resistente Bipielle nel suo controricorso, improcedibilità che la Corte avrebbe comunque rilevato d’ufficio.
Infatti, il ricorso risulta notificato il 20 gennaio 2009 alla Efibanca ed alla Bipielle il 21 gennaio 2009, come rilevasi dal timbro apposto sui pieghi con cui il ricorso venne notificato alle medesime, allegati alle copie del ricorso loro notificate e presenti nei rispettivi fascicoli.
Rilievo cui si procede in assenza di produzione, da parte della ricorrente, dell’avviso di ricevimento delle due notificazioni, avvenute entrambe a mezzo posta.
D’altro canto, parte ricorrente non ha contestato che il ricorso sia stato notificato alla Bipielle il 21 gennaio 2009.
Il ricorso, essendo la notificazione alla Bipielle quella avvenuta successivamente rispetto a quella alla Efibanca, avrebbe dovuto depositarsi entro venti giorni dalla notificazione alla Bipielle, giusta l’art. 369 c.p.c., comma 1.
Risulta, invece, depositato soltanto il 13 febbraio 2009, mentre avrebbe dovuto esserlo entro il 10.
E’ palese, pertanto, l’improcedibilità ai sensi del citato art. 369 c.p.c., comma 1.
2. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato senz’altro improcedibile e l’esistenza della causa di improcedibilità rende inutile l’esame della questione di pretesa inammissibilità del ricorso sollevata da entrambe le resistenti, per essere la notificazione avvenuta oltre l’anno solare cumulato con il periodo di sospensione feriale per l’anno 2008.
Anche se l’eccezione fosse fondata verrebbe, infatti, in rilevo il principio di diritto secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, qualora si determini il concorso di una causa di inammissibilità ex artt. 325 o 326 cod. proc. civ. e di una causa di improcedibilità per omesso o tardivo deposito del ricorso ex art. 369, la declaratoria di quest’ultima prevale sulla prima, in quanto l’esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità.”. (Cass. n. 1104 del 2006; in senso conforme:
Cass. (ord.) n. 11091 del 2009).
Peraltro, l’eccezione di tardività avrebbe dovuto essere scrutinata alla stregua dell’art. 328 c.p.c., comma 3.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore di ciascuna delle resistenti in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione a ciascuna delle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromilaottocento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011